10 Aprile 2018

La “continuità aziendale” secondo il nuovo Oic 11

di Fabio Landuzzi
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Il nuovo Principio contabile Oic 11 entra in vigore a partire dai bilancio degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, fatta salva la facoltà di applicazione anticipata; tuttavia, per i paragrafi dal 21 al 24, ovvero la parte che tratta del postulato della “continuità aziendale”, è prevista l’entrata in vigore per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2017 con l’effetto anche di sospendere l’applicazione del capitolo 7 dell’Oic 5 riferito alle valutazioni nel bilancio nell’ipotesi del venir meno del going concern.

Le indicazioni che si possono trarre dall’Oic 11 in merito al postulato della continuità aziendale ed agli effetti che esso produce, in senso positivo o negativo, sulla valutazione delle poste di bilancio sono principalmente le seguenti:

  • la “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
  • la crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela;
  • quindi, quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni suddette, nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale;
  • qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in “continuità aziendale” (e che non vi sono quindi ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività) ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo. Cosa significa in concreto tutto ciò?

L’Oic 11 fornisce alcuni esempi: significa che nel valutare le immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre tenere conto di una revisione della vita utile nonché di perdite durevoli di valore (Oic 9) innescate appunto dalla limitata prospettiva del loro impiego; che occorre esaminare i contratti esistenti e le obbligazioni che ne derivano, poiché la società potrebbe essere esposta a rischi e passività potenziali per inadempimenti contrattuali; che le relazioni di copertura dei derivati (Oic 32) potrebbero venire meno; che la recuperabilità delle imposte anticipate andrebbe ragionevolmente rivista; ecc.

E cosa accade quando, oltre al venire meno dei presupposti di going concern si è anche verificata una causa di scioglimento ex articolo 2484 cod. civ.?

L’Oic 11 precisa che in questa circostanza, comunque, il bilancio dovrebbe ancora essere predisposto secondo criteri di funzionamento, ma senza prospettiva di continuazione così che restano valide le indicazioni sopra fornite con l’aggiunta di un ancor più rigoroso effetto della riduzione drastica del residuo orizzonte temporale.

Questo stesso approccio andrebbe applicato ove la causa di scioglimento intervenisse dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della data di redazione del bilancio.

Il bilancio d’esercizio dopo la riforma