6 Giugno 2022

La compilazione dei modelli Isa: il valore dei beni strumentali e gli indicatori di anomalia

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, e per determinare quindi il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
  • indicatori elementari di anomalia, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne, e che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia. Si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:
  1. indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 (maggior gravità dell’anomalia) e 5 (gravità più lieve) e si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo (ad esempio gli indicatori “Incidenza degli accantonamenti”, “Incidenza degli oneri finanziari netti”, etc.);
  2. indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1.

 Rientrano in queste ultime anomalie, considerate di particolare gravità, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’“Incidenza degli ammortamenti” e l’“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.

L’indicatore “Incidenza degli ammortamenti” è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, entrambi al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Viene applicato, con punteggio pari a 1, solo nel caso sia presente l’incoerenza, ovvero nel caso in cui il valore dell’indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), o nel caso in cui l’importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia maggiore di 0 e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia invece pari a 0.

L’indicatore “Incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria” è invece dato dal rapporto tra i canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione finanziaria e il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquistati in dipendenza dei medesimi contratti; se tale indice risulta pari o superiore al 55%, che rappresenta la soglia massima di riferimento, l’indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1.

Nel calcolo di questi indicatori, la corretta compilazione del rigo F21 nel quadro F del modello ISA assume quindi un’importanza fondamentale.

In particolare, nel rigo F21, campo 1, va indicato:

  • il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli articoli 64, 102, 102bis e 103 Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate ante L. 342/2000;
  • il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Non assume quindi rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
  • il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato.

Nel campo 2 del rigo F21 deve essere invece indicato il valore (già incluso nel campo 1 del rigo F21) relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:

  • non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  • non si tiene conto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria;
  • va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
  • le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50%.

È infine possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta (perché obsoleti, non ancora messi in funzione, ecc.) a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Per i beni strumentali posseduti per una parte dell’anno, il valore va ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo di imposta, generalmente di 365 giorni, ma, nel caso di periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, il valore deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso del bene e i giorni di esercizio dell’attività.

Pertanto nel caso di contribuente con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che ha venduto un bene in data 2 luglio 2021, il relativo valore ai fini Isa sarà determinato rapportando il suo valore, determinato secondo le indicazioni sopra riportate, per 183/365.

In caso di azienda presa in affitto o usufrutto, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto; mentre i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l’azienda non devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata o concessa in usufrutto.

In questo ambito, un caso particolare è rappresentato dai soggetti che presentano il modello CG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili, ovvero coloro che svolgono, con riferimento al periodo d’imposta 2021, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

  • “Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” – 41.10.00;
  • “Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione” – 42.99.01;
  • “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” – 68.10.00;
  • “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” – 68.20.01;
  • “Affitto di aziende” – 68.20.02;

e che concedono in affitto l’azienda; essi infatti devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata.