24 Gennaio 2020

La competenza delle merci in viaggio

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi indicati nel codice civile all’articolo 2423-bis; il comma 1, n. 3, prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Il comma 1, n. 1-bis, prevede che: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.

Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Si riportano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

In base all’Oic 15 i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Gli stessi criteri, dettati dall’Oic 19, valgono per la rilevazione dei debiti per competenza.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

  • in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
  • per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
  • nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’articolo 1523 cod. civ. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

In base all’Oic 13, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito; il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  1. le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.,
  2. le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.,
  3. materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Così, ad esempio, l’acquisto di merce avvenuto in data 29 dicembre 2019 con spedizione iniziata il 29 dicembre ed arrivo del materiale il 20 gennaio 2020 presso il magazzino del cliente dovrà essere indicato nel bilancio dell’acquirente al 31 dicembre, tra i costi come merce in viaggio.

Diversamente, lo stesso acquisto che preveda il passaggio di proprietà della merce solo al momento del collaudo, non avrà rilevanza nel bilancio al 31 dicembre 2019.

In base all’articolo 1376 cod. civ., “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

Per quanto riguarda infine il riferimento ai termini di resa utilizzati nel commercio internazionale (nella loro ultima versione “Incoterms® 2020”), questi rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna, usati nelle vendite internazionali che implicano il passaggio della frontiera.

Gli incoterms® indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli Incoterms non determinano il passaggio di proprietà e non dispongono in ordine a tutti gli obblighi che le parti possono volere includere in un contratto di vendita.

Bilancio d’esercizio e principi contabili nazionali