23 Dicembre 2013

La circolare n. 37/E dell’Agenzia. Utili indicazioni anche per lo sport dilettantistico

di Guido Martinelli
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Con la circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 l’Agenzia ha risposto ad alcuni quesiti emersi nel corso di un tavolo tecnico attivato con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti.

Se la maggior parte di essi, stante l’inquadramento, ex l. 91/81, si riferiscono a fattispecie di reddito di lavoro dipendente (pertanto a modalità applicative degli artt. 49 e ss. Tuir) e, come tali, di scarso interesse per il mondo dello sport dilettantistico; altri, invece, possono essere letti e commentati in una ottica più generale e trasversale a tutti i settori dello sport.

Proprio questi ultimi saranno oggetto della nostra attenzione. Partiamo dalla affermazione del tutto condivisibile, che le spese sostenute per i ritiri pre-campionato e/o pre-partita effettuati in luogo diverso da quello oggetto dello svolgimento del contratto di lavoro del calciatore non rilevano ai fini della determinazione del reddito di quest’ultimo. A maggior ragione, questo accadrà nel caso in cui al ritiro partecipassero, appunto, atleti dilettanti.

Si porrà il problema della deducibilità di tale costo per la società di capitali dilettantistica. Anche per queste si ritiene possa essere applicato l’art. 95 del Tuir, norma che l’Agenzia ritiene norma di riferimento per le attività sportive professionistiche.

Possiamo ritenere applicabile anche ai dilettanti l’affermazione che i biglietti omaggio per la partita casalinga dati al personale sportivo non rappresentano fringe benefits per la persona fisica che li riceve mentre, per la società, potranno essere dedotti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 100 del Tuir.

Le società dilettantistiche accoglieranno con soddisfazione le considerazioni che l’Agenzia svolge sul tema dell‘ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive dell’atleta. Infatti, dopo averlo classificato quale “bene immateriale strumentale e affermato che: “sotto il profilo civilistico le immobilizzazioni immateriali possono essere ammortizzate anche attraverso un piano di ammortamento a quote decrescenti“, conferma che il criterio di ammortamento a quote decrescenti eventualmente adottato in bilancio possa assumere rilevanza anche ai fini della imposizione diretta: “purchè le quote di ammortamento imputate al conto economico siano ancorate a criteri oggettivi in linea con la corretta applicazione dei principi di contabilizzazione e siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. il sistema delle quote decrescenti sia utilizzato per l’intero parco calciatori;
  2. il sistema delle quote decrescenti una volta adottato, non sia modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali;”

Importanti considerazioni, di sicuro valore anche per il mondo dilettantistico, vengono svolte circa il momento della effettuazione dell’operazione di cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti da una società italiana a una società non residente.

Dopo averla qualificata come “prestazione di servizi”, l’Amministrazione affronta il tema del quando l’operazione si perfezioni, stante la necessità, per la società acquirente, di attendere, ai fini del tesseramento, l’apposito nulla osta da parte della Federazione di appartenenza dell’atleta.

Ritiene che: “l’operazione deve considerarsi effettuata al momento della sua ultimazione coincidente con la data di sottoscrizione del contrattoanche se non sia stato ancora effettuato il tesseramento per assenza dell’autorizzazione federale. Se il prezzo fosse stato pagato anteriormente, si precisa che l’operazione si intende effettuata limitatamente all’importo pagato alla data del pagamento.

La cessione del calciatore effettuata da una società italiana per una estera è ritenuta fuori campo iva per carenza del presupposto della territorialità. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura fuori campo iva ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis del d.p.r. 633/72. Ove la cessione avvenga da una società non residente nei confronti di una società italiana, invece, è territorialmente rilevante in Italia e, in relazione a tale operazione, la società italiana committente è tenuta ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 d.p.r. 633/72.

Vengono, poi, presi in esame da parte dell’Amministrazione una serie di istituti “premiali” presenti nelle carte federali della Federcalcio che coinvolgono, anche, il mondo dilettantistico di quello sport.

Come è noto la legge 91/81 disciplina, anche ai fini fiscali, equiparandolo alle operazioni esenti da Iva ex art.10 d.p.r. 633/72, solo il premio di addestramento e formazione tecnica, intendendosi come tale quello erogato in favore della società o associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Stante la medesima filosofia che li permea, ossia lo sviluppo e il sostegno economico delle società dilettantistiche impegnate nella formazione giovanile dei calciatori, l’Agenzia ritiene che il medesimo trattamento agevolativo possa essere applicato agli altri istituti premiali disciplinati dalle carte federali della Federazione Italiana Gioco Calcio.