28 Giugno 2014

La circolare n. 19/E sulla tassazione delle rendite finanziarie

di Nicola Fasano
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Con la circolare 19/E/2014 di ieri l’Agenzia delle entrate detta i chiarimenti in vista dell’imminente incremento di tassazione sui redditi finanziari previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 del 23 giugno, in forza del quale, a partire dal prossimo 1 luglio l’aliquota di tassazione passa dal 20 al 26%. Molti dei chiarimenti, peraltro, ricalcano quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 11/E/2012, con riferimento all’unificazione al 20% dell’aliquota su gran parte delle rendite finanziarie prevista dal D.L. 138/2011.

La circolare 19/E in primo luogo conferma che l’aliquota del 26% è da applicare anche in caso di ritenuta su redditi finanziari che confluiscono nel reddito di impresa (che non possono definirsi “redditi di capitale” ex art. 44, Tuir in senso stretto). Nell’elencare inoltre i redditi che ricadono nella nuova aliquota ricorda anche le eccezioni: fra le più significative quella per i titoli di Stato (anche di Paesi esteri “white list”) e assimilati (per i quali resta la tassazione al 12,5%) e quelle previste nell’ambito dei rapporti internazionale ed in particolare europei, come per esempio l’aliquota ridotta confermata all’1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito delle società in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati, ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’aumento al 26% riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72% del loro ammontare (poiché nella versione definitiva del provvedimento è stato scongiurato per tale fattispecie l’incremento della base imponibile).

Per quanto riguarda i criteri con cui gestire il passaggio alla nuova aliquota dl 26% dal 1 luglio, in estrema sintesi, la circolare conferma che per gli interessi deve farsi riferimento maturati a partire da tale data (indipendentemente da quando sono percepiti), per i dividendi deve tenersi conto della data di percezione sulla base del principio di cassa, mentre per le plusvalenze rileva la data di cessione (e non quella di effettivo percezione delle somme).

Si ricorda che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR, realizzati entro il 31 dicembre 2011, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

In relazione alla compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente il D.L. 66/2014 prevede che queste ultime sono portate in deduzione (sempre non oltre il quarto esercizio successivo) dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al:

  • 48,08% del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre 2011;
  • 76,92% del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Ciò posto, al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, per la maggior parte delle attività finanziarie (sono escluse le quote in OICR e i titoli di Stato) possedute alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, è possibile ricorrere all’affrancamento versando l’imposta sostitutiva del 20% sull’incremento di valore a tale data rispetto al precedente costo di acquisto, considerando poi quale valore di “carico” nella successiva cessione quello appunto al 30 giugno 2014.

Ampio spazio viene dato ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, italiani e/o esteri, interessati peraltro da rilevanti novità anche di natura sostanziale (si veda l’articolo “Più agevole il calcolo dei proventi tassabili derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento) e per i quali è previsto uno specifico regime transitorio analizzato dalla circolare.

Il documento di prassi, infine, si chiude facendo il punto sulle conseguenze derivanti dalla definitiva abrogazione della ritenuta in ingresso sui flussi finanziari provenienti dall’estero, di fatto mai operativa. L’Agenzia conferma che, comunque, stante la vigente formulazione dell’art. 4 del D.L. 167/90, ai fini dell’esonero dall’RW non è più sufficiente il semplice “affidamento” delle attività a un intermediario residente con l’incarico alla riscossione dei relativi redditi, ma è necessario che sia in concreto effettuata una ritenuta da parte dello stesso intermediario, in base alle regole di carattere generale. Tuttavia, in alcuni casi, (per es. quote di OICR esteri) la predetta ritenuta non è prevista da alcuna norma (stante l’abrogazione di quella “residuale”) ed allora l’RW dovrà comunque essere compilato, nonostante il mandato conferito all’intermediario italiano. Il tema, di particolare interesse sarà oggetto di un prossimo intervento.