14 Gennaio 2019

La circolare del Ministero del Lavoro e gli obblighi di pubblicità degli enti

di Guido Martinelli
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Il Ministero del Lavoro, con tempismo di cui occorre darne atto, ha fornito con la circolare 2 dell’11.01.2019 i chiarimenti necessari affinché le associazioni possano, entro il prossimo 28 febbraio, correttamente adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall’articolo 1, commi 125129, L. 124/2017 in materia di concorrenza e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.

Come è noto, dopo una serie di indicazioni contrastanti, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 1449/2018 ha definitivamente stabilito che il primo termine, entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi, scadrà, appunto, il prossimo 28 febbraio 2019.

Dette previsioni sono poste in capo sia alle imprese che alle associazioni, fondazioni e Onlus.

Le prime (tra le quali si dovranno ritenere comprese anche le imprese sociali e le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all’obbligo attraverso l’inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, mentre le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a euro 10.000”.

Il Ministero chiarisce che i destinatari della circolare in esame sono gli enti del terzo settore ma si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche dalle associazioni che non ne fanno parte, ivi comprese le sportive.

Viene chiarito che le Amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento all’obbligo in esame siano proprio quelle che hann0 elargito in fondi e i benefici oggetto di comunicazione.

Si conferma che la disciplina è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.

In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle imprese.

Sembrerebbe, pertanto, che l’adempimento posto in capo agli enti del terzo settore e alle associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.

Si precisa che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus di diritto, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute all’inserimento dei dati nella relazione integrativa con obbligo di restituzione dell’importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: “si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A .e dagli enti assimilati …. e le somme …. che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto..”.

Viene chiarito che l’attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere ad oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame.

Andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018. Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all’anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell’esercizio sociale.

Viene previsto che per gli enti siano pubblicati gli importi superiori ai diecimila euro. La circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato per totale. Pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

La circolare prevede l’inserimento tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche dei contributi del cinque per mille.

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente,
  2. denominazione del soggetto erogante,
  3. somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante,
  4. data di incasso,
  5. causale.

Le informazioni dovranno essere riportate sul sito internet; viene indicato che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente del terzo settore aderisce.

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