5 Marzo 2016

La circolare 4/E sul favor rei per le sanzioni amministrative

di Sergio Pellegrino
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Con la circolare n 4/E, rilasciata nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’applicazione del principio del favor rei nell’ambito della revisione delle sanzioni amministrative agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.

Il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, come è noto, in attuazione a quanto previsto dalla legge delega, ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio penale tributario, così come sul versante delle sanzioni amministrative, intervenendo in particolare sul D.Lgs. 471/1997 e sul D.Lgs. 472/1997.

L’articolo 15 del decreto prevede una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e la rivisitazione delle sanzioni legate alla dichiarazione infedele in modo da correlarle all’effettiva gravità dei comportamenti.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 e quindi il documento di prassi si preoccupa di evidenziare gli effetti derivanti dall’applicazione del favor rei.

In base al principio sancito dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, quando viene emanata una legge che prevede che una fattispecie non sia più punibile o continui ad esserlo, ma con sanzioni diverse rispetto alla legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione, si applica la legge più favorevole.

Il principio del favor rei si applica anche agli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.

Il contribuente ha il diritto a vedersi ricalcolata la sanzione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo (il fatto che la sanzione non sia stata ancora pagata non assume alcuna rilevanza).

Nei casi in cui non siano ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso, va presentata all’Ufficio una semplice istanza per l’effettuazione di un nuovo computo della sanzione irrogata, sulla base della misura maggiormente favorevole.

Il documento di prassi evidenzia come l’Ufficio si limiti a consegnare un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni, mentre non vi è conseguenza alcuna sull’atto originariamente notificato che mantiene la sua validità e non è oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela: rimangono conseguentemente invariati i termini per la proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, è applicabile la definizione agevolata con riduzione ad 1/6 delle sanzioni, in quanto il comma 2 bis dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997 era in vigore nel momento in cui è stato emesso l’atto.

Per quanto concerne gli atti per i quali è stato già incardinato il processo tributario, se sussistono i presupposti del secondo comma dell’articolo 3, gli Uffici devono ricalcolare autonomamente i provvedimenti emessi, comunicando l’esito al contribuente e alla commissione tributaria. Quando invece vi sono le condizioni per applicare il terzo comma, il ricalcolo delle sanzioni irrogate viene effettuato direttamente dagli uffici o su richiesta dell’organo giudicante.