8 Novembre 2017

La circolare 27/E sancisce l’irrilevanza dell’attestazione da split payment

di Alessandro Bonuzzi
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L’attestazione rilasciata dalla P.A. o Società acquirente che ne certifica la riconducibilità alla disciplina dello split payment, laddove sia in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi, è priva di effetti.

È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E di ieri che analizza le novità introdotte in materia di scissione dei pagamenti dal D.L. 50/2017, applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura dallo scorso 1° luglio. Il documento non considera, invece, le modifiche da ultimo recate dal D.L. 148/2017 destinate a diventare operative dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che la disciplina dello split payment, così come modificata dall’articolo 1 del Decreto correttivo, integrato dalle previsioni attuative contenute del D.M. 27 giugno 2017 e nel D.M.  13 luglio 2017, si caratterizza per:

  1. l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le P.A. destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, nonché delle società controllate da pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB (d’ora in avanti solo Società);
  2. l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti);
  3. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
  4. la possibilità per le P.A. e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione. Ciò in alternativa all’annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nel registro delle fatture emesse, al fine di far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica.

Relativamente all’ambito soggettivo dello split (primo punto elencato), la novella normativa ha di fatto individuato due macro categorie di soggetti: da una parte, le P.A. vere e proprie e, dall’altra, le società controllate dalle P.A. e le società quotate.

La platea delle P.A. destinatarie della scissione dei pagamenti corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica. Ai fini dell’esatta individuazione, la circolare conferma che si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), senza però considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.

Per l’individuazione delle Società attratte dal meccanismo dello split, occorre, invece, aver riguardo a degli appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo. In particolare, per l’anno 2017, rilevano gli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, sul sito del MEF in data 31 ottobre 2017.

La circolare, tra le altre cose, si sofferma, poi, su un tema che sotto il profilo pratico non è di poco conto, ossia sull’efficacia dell’attestazione che la P.A. o Società acquirente deve rilasciare su richiesta del fornitore al fine di certificare la propria riconducibilità alla scissione dei pagamenti. Tale procedura è stata introdotta dalla stessa Manovra correttiva con l’inserimento nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 del comma 1-quater, secondo cui “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.

Al riguardo, l’Agenzia afferma che questa previsione è stata rilevante solo fino alla emissione degli elenchi definitivi. Sicché, oggi, per individuare i soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, si deve far unicamente riferimento:

  • per le Società, agli elenchi pubblicati sul sito del MEF, e
  • per le P.A., all’IPA,

tantoché l’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici.

In chiusura, la circolare ritiene comunque non sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla sua emanazione non in linea con le novità recate dalla Manovra correttiva, sempreché l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Ne deriva che se dopo il 1° luglio 2017 sono state emesse fatture nei modi ordinari nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi non occorre effettuare alcuna variazione.

La detrazione dell’Iva e le note di variazione