21 Luglio 2017

La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

di Luca Mambrin
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L’articolo 1, comma 74, della Legge 208/2015 ha previsto, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (soggetti “incapienti”) di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) che si trovavo nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir.

Successivamente l’articolo 1, comma 2, della L. 232/2016 (Finanziaria 2017), oltre ad aver disposto la proroga:

  • al 31 dicembre 2017 della detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;

con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, ha inserito nel D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-quater, il quale prevede che, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:

  • la detrazione spetti nella misura del 70%, nel caso in cui gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • la detrazione spetti nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal M. 26.06.2015.

Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il successivo nuovo comma 2-quinquies ha previsto poi che la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al 70% e al 75% debba essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26.06.2015. Sarà di competenza dell’ENEA effettuare controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni; la mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre l’articolo 1, comma 2, della legge di Stabilità 2017 ha previsto la possibilità:

  • per gli interventi di cui al comma 2-quater (interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal M. 26.06.2015) e
  • per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017,

che i soggetti beneficiari della detrazione (non solo quelli “incapienti”) possano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

Infine il nuovo articolo 4-bis introdotto dalla L. 96/2017 di conversione al D.L. 50/2017 ha nuovamente modificato la normativa in esame disponendo che:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
  • compresi gli interventi di cui quelli di cui al comma 2-quater,
  • i soggetti “incapienti” di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir, la cui condizione di incapienza deve essere verificata nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,

in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Viene ammessa quindi la possibilità di cessione del credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.

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