26 Marzo 2020

La Certificazione unica dei compensi sportivi

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto anche le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi nell’ambito di rapporti di collaborazione sportiva e/o amministrativo-gestionale ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir hanno l’obbligo di rilasciare ai percipienti la Certificazione unica, anche nel caso in cui gli importi corrisposti rientrino nel limite di esenzione fissato in euro 10.000.

Ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, infatti, sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’ Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli  enti  di  promozione  sportiva  e  da  qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Beneficiano dello stesso trattamento fiscale anche i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’articolo 69, comma 2, Tuir disciplina le modalità di tassazione di detti compensi, stabilendo che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente, nel periodo d’imposta, ad euro 10.000 (importo così modificato a decorrere dall’anno 2018 dalla L. 205/2017).

Inoltre sono esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Per tali tipologie di compensi è prevista dunque la seguente modalità di tassazione:

  • i primi euro 10.000, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, sono esenti da tassazione e non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

Le somme eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo. Come infatti precisato anche nella risoluzione 106/E/2012sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro (oggi euro 10.000), deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23%, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

La parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

Ai fini della corretta compilazione della Certificazione unica 2020 è necessario identificare correttamente gli importi corrisposti attraverso l’indicazione, nella casella 1 “tipologia reddituale”, del codice N, che identifica proprio “le indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati:

  • nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
  • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

 Da segnalare poi la novità prevista relativamente al campo 6Codice” della CU 2020, nel quale va indicato il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta. Le somme che venivano indicate con il codice “7” previsto nella CU 2019 è stato ora sdoppiato nei codici “7” e “8”. In particolare:

  • il codice 7va utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (ad esempio, compensi a contribuenti forfetari);
  • il codice 8va utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

In assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che i compensi a sportivi dilettanti entro la soglia dei 10.000 euro vadano identificati con il nuovo codice “8”.

Si veda il seguente esempio.

Il Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2019 da un’associazione sportiva dilettantistica compensi pari a 50.000 euro, di cui:

  • euro 10.000 esenti da tassazione;
  • euro 20.658,28 soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
  • euro 19.341,72 soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.

Ipotizzando l’aliquota dell’addizionale regionale al 1,23% e quella dell’addizionale comunale allo 0,8% la CU 2020 dovrà essere così predisposta: