30 Luglio 2019

La certificazione contabile delle spese di Formazione 4.0

di Debora Reverberi
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Il credito d’imposta Formazione 4.0, introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L.205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e riconosciuto a sostegno della formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le c.d. “tecnologie abilitanti 4.0” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, presenta alcune analogie col collaudato credito d’imposta R&S.

Fra i punti comuni emerge l’obbligo di certificazione contabile delle spese ammissibili al beneficio, sancito nella norma primaria all’articolo 1, comma 53, L. 205/2017.

Il ruolo riconosciuto alla certificazione della documentazione contabile prodotta dall’impresa è di primo piano, rappresentando:

  • condizione di ammissibilità al beneficio;
  • requisito a cui è subordinata la fruizione del credito, tramite compensazione in modello F24 a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

L’obbligo di certificazione contabile è previsto, come esplicitato dall’articolo 6 D.M. 04.05.2018 (decreto attuativo), a carico delle seguenti imprese beneficiarie:

  • imprese soggette a revisione legale dei conti, nel qual caso la certificazione è rilasciata da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti;
  • imprese non soggette a revisione legale dei conti, nel qual caso i costi sono certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010.

Nell’assunzione dell’incarico il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti ha l’obbligo di osservanza dei principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)”.

La L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha prorogato di un anno l’agevolazione, originariamente introdotta in via sperimentale per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, estendendola alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

La proroga contiene una rimodulazione del credito d’imposta e del limite massimo annuale in misura inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, come individuata ai sensi dell’allegato I Regolamento (UE) 651/2014, con effetto premiale sulle Pmi:

Dimensione impresa Misura del credito Limite massimo di spesa annuo
Micro e piccola impresa 50% euro 300.000
Media impresa 40% euro 300.000
Grande impresa 30% euro 200.000

In merito all’attività del certificatore il decreto attuativo precisa che deve consistere nella duplice verifica:

  • dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili;
  • della corrispondenza delle spese sostenute alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (scritture contabili e risultanze di bilancio).

Quanto alla procedura a cui deve essere improntata l’attività la relazione illustrativa al decreto attuativo sottolinea che, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, nella generalità dei casi l’attività di verifica non potrà risultare soddisfatta nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio.

Per quanto concerne le modalità di conservazione della certificazione contabile la fonte primaria prevede l’obbligo di “allegazione al bilancio”, potendosi con tale locuzione intendere, alla stregua di quanto previsto dalla disciplina R&S, l’onere di conservazione e di esibizione unitamente al bilancio della documentazione contabile certificata, ai fini degli eventuali successivi controlli.

L’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, recependo quanto disposto dal comma 53 della norma primaria, riconosce, limitatamente alle imprese non obbligate ex lege alla revisione legale dei conti, un contributo sotto forma di credito di imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando il rispetto del limite annuale di 300.000 euro per le Pmi e 200.000 euro per le grandi imprese.

La maggiorazione del credito d’imposta a titolo di spese di certificazione contabile interessa dunque:

  • le imprese individuali
  • le società in nome collettivo
  • le società in accomandita semplice
  • le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, cod. civ..

Sul tema, nella recente risposta all’istanza di interpello n. 200 del 20.06.2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la società a responsabilità limitata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti per superamento dei limiti dimensionali dell’articolo 2477, comma 3, lett. c), cod. civ., non può beneficiare del credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile.

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