6 Maggio 2015

La cartella di pagamento a seguito di controlli automatizzati

di Leonardo Pietrobon
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Nel caso di ricezione di una cartella di pagamento le domande più ricorrenti: perché l’Agente per la riscossione chiede il pagamento di queste somme? dove ho sbagliato? Tali interrogativi, in alcune circostanze, rappresentano un vero e proprio enigma, soprattutto se a sfogliare la cartella di pagamento è un contribuente poco “allenato” a tali letture, in quanto leggendo tale documento è difficile capire l’eventuale errore commesso dall’ente impositore e se la pretesa avanzata è corretta.

Con riferimento alla forma e al contenuto della cartella di pagamento, si ricorda che tali elementi devono uniformarsi alle disposizioni elencate nell’articolo 25 D.P.R. n. 602/73 e ai modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I commi 2 e 2-bis della citata disposizione normativa definiscono rispettivamente, il contenuto della cartella di pagamento, secondo cui:

  • essa deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze;
  • deve contenere “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (comma 2);
  • deve anche contenere “l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” (comma 2-bis).

Oltre a tali elementi, la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa cartella, aspetti facilmente individuabili nella lettura della cartella di pagamento. L’elemento che, invece, desta sempre le perplessità maggiori è la motivazione, ossia la risposta ai quesiti di cui sopra.

Una delle ipotesi di dubbio maggiori è rappresentata dalle cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. In tale circostanza, la motivazione della cartella di pagamento, quale elemento fondamentale di tale documento, acquista una rilevanza maggiore, posto che la pretesa è avanzata tramite la cartella stessa e non mediante un atto notificato in precedenza, quale l’avviso di accertamento.

Un orientamento della Corte di Cassazione ritiene che la motivazione, anche nel caso delle liquidazioni automatiche, non debba essere particolarmente corposa, in quanto il ruolo è formato in base a dati indicati dal contribuente nella dichiarazione (su tale questione si veda le sentenze della Corte di Cassazione 6.5.2011 n. 10033 e Corte di Cassazione 31.3.2011 n. 7401).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8934 del 17.4.2014 tuttavia ha mutato il precedente indirizzo, stabilendo che è illegittima la cartella che si limiti ad una motivazione “incomprensibile” quando non è stata preceduta da un atto prodromico.  La questione presa in esame dai giudici della Corte di Cassazione riguardava una cartella di pagamento emessa in seguito al controllo automatizzato previsto dall’articolo 36-bis D.P.R. n. 600/73, con un richiamo in tale cartella allo stesso ruolo, ma senza alcuna informazione aggiuntiva o di completamento.

I giudici di legittimità, rilevato che la pretesa riguardava il recupero di un credito di imposta, hanno stabilito che tale condizione di per sé avrebbe obbligato l’ufficio a precisare se le somme dovute derivassero dall’erronea contabilizzazione ovvero dall’inesistenza dei presupposti per la spettanza, informazioni del tutto assenti nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione. Sulla base di tali considerazioni, quindi, la citata sentenza della Corte di Cassazione a sostegno della propria decisione ha richiamato:

  1. la precedente pronuncia, la sent. n. 26330 del 16.12.2009, secondo cui la cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile;
  2. i principi di carattere generale indicati dalla L. 241/90 e recepiti in materia tributaria dall’articolo 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), nella parte riferita alla motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, è utile affermare che il contribuente che riceve una cartella di pagamento deve disporre di sufficienti elementi per comprendere la posizione dell’ufficio in ordine alla somma richiesta, in caso contrario, è illegittima (in tal senso si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione 8.2.2013 n. 3116). In conclusione, nel caso di controllo automatico, la cartella deve “contenere tutti gli elementi e la motivazione, necessari per far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa e quindi per poter esercitare una efficace difesa” (in tal senso si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 10.12.2012 n. 22500).

A mero titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune sentenze favorevoli a tale impostazione, in quanto:

  • mancava la data di consegna del ruolo (CTP di Napoli 16.11.2006 n. 517);
  • vi era la semplice indicazione degli importi da versare per omessi o carenti versamenti dovuti a seguito di controllo automatico, senza ulteriori spiegazioni (CTP di Treviso 22.12.2008 n. 111, CTP di Lecce 15.3.2010 n. 206 e CTP di Asti 12.4.2010 n. 44);
  • mancava l’indicazione del tasso di interesse e la determinazione delle sanzioni (CTP di Treviso 17.12.2008 n. 135 e CTP di Genova 7.11.2013 n. 229).