17 Ottobre 2016

L’IVA negli scambi intra-UE di mezzi di trasporto “usati”

di Marco Peirolo
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L’articolo 36, comma 10, del D.L. n. 41/1995 stabilisce che, negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi IVA che applicano il regime del margine, i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993.

In sostanza, il regime speciale, per essere applicato agli scambi intracomunitari, richiede che il mezzo di trasporto sia non solo usato “di fatto”, ma anche “di diritto”, oltre che naturalmente già tassato in via definitiva.

Più nel dettaglio, ai fini dell’applicazione del regime del margine alle operazioni in esame, è necessario che il mezzo di trasporto:

  • sia usato “di fatto” per effetto del precedente utilizzo da parte di un altro soggetto;
  • sia stato già tassato definitivamente, in quanto acquistato presso un soggetto che non ha potuto detrarre la relativa imposta, come si verifica in caso di acquisto presso un privato o presso un soggetto passivo ad esso assimilato ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995;
  • sia usato “di diritto”, rispondendo ai requisiti definiti dall’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 e, quindi, distinguendo tra veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili, laddove:
    • i veicoli devono avere un motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw ed essere destinati al trasporto di persone o cose;
    • le imbarcazioni devono avere una lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, che sono sempre assoggettate alla disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie;
    • gli aeromobili devono avere un peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, esclusi quelli di cui all’articolo 8-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, che sono sempre assoggettati alla disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie.

Più nel dettaglio, il mezzo di trasporto, come sopra definito, si considera usato “di diritto” se soddisfa una duplice condizione relativa:

  • alla percorrenza effettiva anteriormente alla cessione, ossia:
    • chilometraggio superiore a 6.000 Km;
    • ore di volo superiori a 40;
    • ore di navigazione superiori a 100;
  • al momento di effettuazione della cessione, necessariamente oltre:
    • 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore;
    • 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

L’articolo 36, comma 10, del D.L. n. 41/1995 implica, pertanto, che il soggetto passivo cedente (italiano o di altro Paese UE) deve avere acquistato il mezzo di trasporto che soddisfi i requisiti di bene “usato” e “tassato” secondo i criteri previsti ai fini dell’applicazione del regime speciale nel proprio Paese di residenza. Dopodiché, nel successivo scambio con altro soggetto passivo di un diverso Paese UE che applica il regime speciale, il mezzo di trasporto deve soddisfare anche l’ulteriore requisito di bene usato “di diritto”.

Di conseguenza, se il mezzo di trasporto, usato “di diritto”:

  • è anche usato “di fatto” e “tassato”, l’operazione si considera interna al Paese del cedente ed è assoggettata al regime del margine;
  • non è anche usato “di fatto” e “tassato”, l’operazione si considera:
    • intracomunitaria, se entrambi i soggetti sono identificati ai fini IVA nei rispettivi Paesi UE, nel qual caso la cessione è detassata nel Paese del cedente siccome tassata nel Paese del cessionario;
    • interna al Paese del cedente, ed è imponibile con il regine ordinario, se soltanto il cedente è un soggetto passivo d’imposta, ovvero esclusa dal campo di applicazione dell’IVA se il cedente non è un soggetto passivo (a prescindere dalla qualifica del cessionario, come soggetto passivo o meno).

Si ricorda, infine, che i mezzi di trasporto considerati “nuovi” in base ai parametri dell’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 sono sempre assoggettati ad imposta nel Paese UE di destinazione, indipendentemente dalla qualifica delle controparti e, quindi, anche quando il cedente e/o il cessionario non siano soggetti IVA. Tale conclusione, si desume dagli articoli 41, comma 2, lett. b), e 38, comma 3, lett. e), del D.L. n. 331/1993, rispettivamente per le operazioni di parte attiva e passiva. La tassazione nel Paese di destinazione risponde ad una precisa finalità antielusiva, ossia all’esigenza di evitare distorsioni della concorrenza, in presenza di aliquote IVA differenti tra i diversi Paesi UE, nonché notevoli contrazioni delle entrate tributarie per i Paesi che applicano aliquote più elevate.

Gli adempimenti che devono essere assolti da parte del soggetto italiano, in veste di cedente o di cessionario, sono indicati nel D.M. 19 gennaio 1993, rubricato “Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell’imposta”.

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Il regime Iva dei beni usati