11 Ottobre 2016

Iva pagata a seguito di accertamento e split payment

di Federica Furlani
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L’articolo 60, comma 7, DPR 633/1972, disciplina la possibilità per il fornitore, sottoposto ad accertamento/rettifica da parte del fisco, di rivalersi dell’Iva reclamata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del proprio cliente, sia nel caso in cui un’operazione sia stata fatturata con aliquota inferiore rispetto a quella dovuta, ma anche nei casi in cui l’Iva non sia stata addebitata considerando l’operazione esente o non imponibile o ancora nel caso in cui i trasferimenti di beni siano stati assoggettati ad imposta di registro, qualificando l’operazione come cessione d’azienda, e poi in sede di accertamento siano ritenuti da assoggettare ad Iva.

Dall’altra parte, il cliente destinatario della rivalsa, sulla base di una nota di addebito ai sensi dell’articolo 26, comma 1, DPR 633/1972, ha diritto di portare in detrazione l’Iva addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’addebito in parola viene eseguito.

Tale procedura consente di soddisfare il principio di neutralità, che costituisce il principio base del sistema impositivo dell’Iva: nessuno può, in alcun caso, restare inciso dal tributo, neppure in presenza di contestazioni in sede di controllo.

I presupposti per rendere operativo il disposto dell’articolo 60, comma 7, DPR 633/1972 sono:

  • la definizione dell’atto di accertamento, anche attraverso il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione, …);
  • il pagamento della maggior imposta, delle sanzioni e degli interessi maturati.

Dal punto di vista operativo, mentre il contribuente accertato ha già effettuato il versamento dell’imposta e non è tenuto ad emettere e registrare alcun documento (pena una duplicazione dell’imposta), il committente/cessionario che subisce la rivalsa necessita di un documento da registrare per esercitare la detrazione.

A tal fine, l’Amministrazione finanziaria – ai fini dell’esercizio della rivalsa – richiede l’emissione di una fattura o meglio di una nota di debito, che contenga, oltre agli altri dati previsti dalla legge, gli estremi identificativi dell’atto di accertamento.

La detrazione si esercita mediante annotazione del documento recante addebito in via di rivalsa dell’Iva accertata nel registro di cui all’articolo 25 DPR 633/1972.

Ma come si deve comportare il contribuente accertato che sia un fornitore della Pubblica Amministrazione e che, in relazione ad una fattura emessa in regime di split payment di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972, si vede contestare l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta?

Ricordiamo che l’obiettivo della disciplina della c.d. scissione dei pagamenti è quello di contrastare l’evasione da riscossione dell’Iva: la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione viene pertanto emessa, oltre che con modalità elettronica, senza applicazione dell’imposta, che dovrà essere versata all’Erario direttamente dall’Amministrazione stessa.

Nel caso siano soddisfatti i presupposti per poter attivare l’articolo 60, comma 7, DPR 633/1972 (definizione dell’atto e pagamento dell’imposta, sanzioni ed interessi), il contribuente può allora addebitare la maggiore Iva in via di rivalsa nei confronti di un soggetto per il quale trovano applicazione le regole dello split payment?

La compatibilità dei due istituti è stata affrontata dall’Agenzia nella recente risoluzione n. 75/2016, nella quale è stato riconosciuto in capo al cedente il diritto di rivalsa della maggiore Iva accertata nei confronti del cessionario Pubblica Amministrazione, secondo le regole ordinarie: “la circostanza che l’imposta sia stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, modifica il contesto dei rapporti tra i soggetti passivi convolti per via dell’anticipazione della riscossione del credito erariale che contraddistingue gli atti di definizione agevolata con la conseguenza, nei termini sopra descritti, di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA posta a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti”.

Di conseguenza, in applicazione del principio di neutralità sopra richiamato, la maggiore Iva definita a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

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