23 Luglio 2021

Iva indetraibile da pro rata: il non senso della deduzione per cassa

di Fabio Garrini
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Nel presente approfondimento si continua l’analisi del trattamento dell’Iva da pro rata, iniziata nel contributo pubblicato ieri, dove si è segnalata la nuova posizione giurisprudenziale sul tema espressa nella sentenza della Cassazione n. 20435 del 19.07.2021: in tale documento, in relazione ai beni strumentali, viene affermata la natura di spesa generale (e non di spesa inerente al singolo acquisto) relativa a tale componente, onere che peraltro risulterebbe deducibile per cassa.

Proprio quest’ultimo aspetto, la deducibilità per cassa, desta alcune preoccupazioni in relazione alla gestione del pro rata generale, con riferimento all’Iva non capitalizzata, ossia a quella riferibile ai beni e servizi impiegati nell’attività.

 

La deduzione per cassa

Nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha confermato la deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Iva non detratta, così come ha confermato la natura di costo generale dell’Iva da pro rata, affermandone la deducibilità secondo il principio di cassa.

La Cassazione richiama l’articolo 99 Tuir sulla base del quale “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamentoe, senza troppo soffermarsi sul tema, afferma quanto segue: “In conclusione sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: «L’Iva indetraibile per effetto del pro rata generale di cui all’articolo 19, quinto comma, D.P.R. 633/1972 è deducibile per cassa nell’anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa».

Nella sentenza si legge come nel pro rata “ben diversamente dalle altre ipotesi di indetraibilità (articolo 19, secondo e quarto comma)” la percentuale di indetraibilità genera “costo” complessivo ai fini delle imposte dirette che non può essere “imputato” al singolo bene cui si riferisce l’operazione, bensì alle attività medesime nel loro complesso.

In tale passaggio non viene fatta alcuna distinzione in merito all’Iva dei beni strumentali rispetto a quella degli altri beni, portando a pensare che le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici (in particolare la deduzione per cassa) sia da intendersi come principio generale dell’Iva da pro rata.

Anche perché, una volta stabilito che l’Iva non detratta sui beni strumentali è una normale Iva da pro rata, il trattamento deve essere necessariamente unico.

La posizione presenta alcuni aspetti oltremodo critici.

Nel merito va osservato che qualche dubbio può esservi sulla legittimità di ricollegare l’Iva indetraibile al singolo pagamento, in quanto la determinazione dell’imposta indetraibile non avviene in relazione al tributo assolto su beni e servizi, ma a livello aggregato.

In tal senso non pare giustificabile collegare una “massa” di imposta non detratta con singoli pagamenti degli acquisti effettuati, la cui imposta è confluita nella liquidazione periodica.

Senza dimenticare che tale posizione obbligherebbe ad una gestione decisamente articolata:

  • in bilancio, l’Iva da pro rata andrebbe necessariamente rilevata per competenza;
  • a livello fiscale occorrerebbe operare una variazione in aumento per l’Iva non pagata (e quindi una variazione diminutiva quando sarà pagata);
  • per determinare l’imposta deducibile occorrerebbe frazionale l’Iva da pro rata in tanti “mini-quote” quanti sono i documenti di acquisto che hanno formato quell’imposta.

Ben si può immaginare cosa possa significare tale calcolo per soggetti, interessati dal pro rata di detrazione Iva, caratterizzati da migliaia (ovvero anche decine di migliaia) di documenti di acquisto.

L’unico modo per evitare tale corto circuito operativo è affermare che, in realtà, la posizione espressa dalla Cassazione riguardi esclusivamente l’Iva relativa gli acquisti di beni strumentali e non quella relativa agli altri beni e alle spese di gestione.

Anche se, per quanto detto, posto che tale Iva sia da considerarsi non capitalizzabile, non vi sono motivi per distinguerla da quella assolta sulla generalità dei beni e servizi.

Occorre auspicare che la questione sia oggetto di un intervento chiarificatore.