18 Giugno 2020

Iva di gruppo: recupero del credito

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta n. 164 del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica del credito Iva indebitamente utilizzato in compensazione nell’ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo in assenza della garanzia.

Come noto, la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972, e dal D.M. 13.12.1979 (e successive modifiche), consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’Iva in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

È prevista, infatti, la concentrazione in capo all’ente o società controllante degli obblighi relativi ai versamenti periodici Iva (siano mensili, trimestrali ordinari o speciali, da acconto o conguaglio da dichiarazione annuale), per l’ammontare complessivo e al netto delle eccedenze detraibili.

Le società controllate trasferiscono quindi ogni mese/trimestre, entro il termine stabilito per la liquidazione dell’imposta, le proprie risultanze alla controllante, che poi esegue la liquidazione periodica del gruppo, compensando i debiti Iva di alcune società con i crediti Iva di altre società.

Le risultanze delle liquidazioni periodiche dei partecipanti alla procedura dell’Iva di gruppo devono inoltre essere riportate in un registro riassuntivo.

Nel momento in cui una società controllata aderisce alla procedura di Iva di gruppo perde la disponibilità del proprio saldo attivo, dovendo trasferire l’intero credito alla società controllante.

L’articolo 6 D.M. 13.12.1979 prevede che l’eccedenza di credito delle dichiarazioni Iva della controllante o della controllata può essere compensata, in tutto o in parte, con le somme dovute dalle altre società partecipanti all’Iva di gruppo, prestando le garanzie di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 nelle ipotesi elencate al comma 4, e comunque per crediti superiori a 30.000 euro.

Di conseguenza, se necessaria, la garanzia costituisce presupposto di validità della compensazione nella liquidazione Iva di gruppo e pertanto, se non presentata, la compensazione non può considerarsi perfezionata.

Correttamente quindi l’Agenzia delle entrate, nel caso in oggetto, ha recuperato in capo alla controllante gli importi indebitamente utilizzati in compensazione (articolo 1, comma 421, L. 311/2004), irrogando le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 6, D.Lgs. 471/1997.

Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato rimane nella disponibilità esclusiva della controllante, in conformità della procedura di liquidazione Iva di gruppo, in base alla quale le eccedenze periodiche Iva a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo ovvero resta titolare dell’eventuale eccedenza a credito.

Quindi, dopo il recapito dell’atto di recupero, solo la controllante è legittimata a regolarizzare la situazione, ripristinando così il credito e rimanendone titolare.

Quanto detto trova conferma ulteriore nelle istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020, dove è specificato che a rigo VW40 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.

Le istruzioni precisano che attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.

Poiché nel caso esaminato dall’Agenzia, il gruppo si era nel frattempo sciolto e la procedura Iva di gruppo interrotta, la ex controllante, una volta definito l’atto di recupero e versato quanto richiesto, dovrà indicare il credito ripristinato nel rigo VL40 della propria dichiarazione annuale.