31 Ottobre 2018

Iva detraibile per l’acquisizione del controllo societario

di Marco Peirolo
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Con la sentenza relativa alla causa C-249/17 del 17 ottobre 2018 (Ryanair), le questioni risolte dalla Corte di giustizia UE riguardano l’esercizio della detrazione dell’Iva sulle spese sostenute da una società operativa (Ryanair) per l’acquisto della partecipazione totalitaria in altra società (Aer Lingus), nel particolare caso in cui l’acquisizione non sia andata a buon fine e, quindi, non sia possibile ribaltare “a valle” l’imposta assolta “a monte”.

Come già rilevato in un precedente contributo, l’esito del procedimento è apparso scontato, in particolar modo dopo la sentenza resa nella causa C-320/17 del 5 luglio 2018 (Marle Participations), con la quale i giudici dell’Unione, in merito al requisito dell’interferenza nella gestione delle partecipate, indispensabile per operare la detrazione, hanno specificato che ad assumere rilevanza sono non solo i servizi forniti dalla holding alle controllate, ma anche quelli “che essa abbia tentato di sviluppare nei loro confronti”.

Con riguardo al nuovo arresto giurisprudenziale, la prima questione sollevata dal giudice del rinvio è diretta a sapere se l’intenzione della società di prestare servizi di gestione alla controllata, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, sia sufficiente a qualificarla come soggetto passivo Iva. In sostanza, si è trattato di stabilire se e come sia possibile coordinare due linee giurisprudenziali distinte, in quanto:

  • da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di detrazione può essere esercitato anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine: nel caso delle spese sostenute in sede di preparazione di un’attività economica, la detrazione è ammessa anche quando, a valle, non siano compiute operazioni imponibili, rilevando unicamente l’intenzione del soggetto passivo – da dimostrare in base ad elementi oggettivi – di esercitare un’attività economica (causa C-672/16 del 28 febbraio 2018, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários e causa C‑441/16 del 21 settembre 2017, SMS group);
  • dall’altro, sempre secondo la giurisprudenza unionale, le holding svolgono un’attività economica idonea a legittimare l’esercizio della detrazione quando forniscono servizi di gestione alle società partecipate (cause riunite C‑108/14 e C‑109/14 del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt e causa C-496/11 del 6 settembre 2012, Portugal Telecom).

Con la seconda questione, il giudice del rinvio ha ulteriormente chiesto alla Corte di stabilire se, fra le spese sostenute per l’acquisto delle azioni e i servizi di gestione da prestare alla società oggetto di acquisizione, sussista il “nesso diretto e immediato” considerato necessario ai fini della detrazione.

L’Avvocato generale UE, nelle conclusioni presentate il 3 maggio 2018, ha osservato che, combinando le due linee giurisprudenziali sopra richiamate, “rileverebbe pertanto, ai fini del riconoscimento della Ryanair come soggetto passivo, se essa, nel momento in cui si è avvalsa dei servizi di cui trattasi, aveva l’intenzione, in caso di esito positivo dell’acquisizione, di fornire servizi di gestione imponibili alla Aer Lingus”. Tale intenzione è stata accertata dal giudice del rinvio con effetto vincolante per il procedimento principale, sicché “la circostanza che l’offerta di acquisto non fosse, di fatto, andata a buon fine e che, pertanto, non fosse (e non sia tuttora) neanche possibile un’ingerenza nell’amministrazione della Aer Lingus non potrebbe comportare – come sottolineato dalla Commissione in udienza – un’esclusione a posteriori del diritto a detrazione”.

Il problema che, a questo punto, si pone è se la detrazione debba essere ammessa in misura integrale tenuto conto che, a latere dei corrispettivi derivanti dall’effettuazione dei servizi di gestione alla società partecipata, Ryanair percepirebbe dividendi di importo significativamente superiore, che sono però esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

Per l’Avvocato generale, la detrazione spetta in misura piena, considerando, in particolare, l’attività operativa principale del soggetto passivo e il nesso fra quest’ultima e l’acquisizione della partecipazione. Infatti, “sebbene l’acquisizione di un concorrente debba essere realizzata, nella specie, tramite l’acquisto di azioni, il caso presenta tuttavia un’analogia nettamente maggiore con la situazione in cui un’impresa progetta di fare incetta di tutti i mezzi di lavoro fisici e degli stabilimenti di un concorrente, piuttosto che con la situazione in cui un’impresa intenda acquistare azioni unicamente al fine di realizzare dividendi”.

Ad assumere rilevanza ai fini della detrazione dell’Iva è, quindi, il nesso fra l’acquisto di azioni e l’attività operativa di trasporto aereo svolta da Ryanair.

In proposito, “le spese eseguite nell’ambito dell’acquisto delle quote societarie della Aer Lingus costituiscono pacificamente elementi costitutivi del prezzo per le (previste) operazioni a valle del comparto aereo successivamente all’acquisizione della Aer Lingus. Tali spese – qualora la Ryanair dovesse essere redditizia – devono inoltre essere in qualche modo incluse nei prezzi dei voli. L’ottenimento del controllo sulla Aer Lingus sarebbe stato il presupposto per il miglioramento del rendimento globale dell’impresa e, pertanto, per la realizzazione delle previste operazioni a valle con la società controllante e la controllata. Una simile ingerenza nella gestione societaria di un concorrente è possibile soltanto se la società acquirente dispone della maggioranza delle quote societarie”. Peraltro, puntualizza l’Avvocato UE, “la circostanza che la prevista acquisizione e la prosecuzione dell’attività della Aer Lingus sotto il controllo totale della Ryanair non abbiano, di fatto, avuto luogo, non incide, secondo la giurisprudenza della Corte – come già illustrato supra (…) – su tale conclusione. Anche in tal caso è sufficiente l’intenzione, dimostrata attraverso circostanze oggettive, di esercitare un’attività economica. Tale intenzione non può neanche essere messa in discussione a posteriori sulla base del rilievo che l’acquisizione della Aer Lingus non abbia in concreto avuto luogo”.

Giunta al vaglio della Corte di giustizia, la fattispecie in esame è stata risolta confermando le conclusioni dell’Avvocato generale.

Fermo restando che, “affinché l’Iva assolta possa essere detratta integralmente, occorre che le spese sostenute siano, in linea di principio, motivate esclusivamente dall’attività economica considerata, vale a dire dalla fornitura alla società obiettivo delle prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’Iva”, la Corte ha rilevato che “le spese sostenute in vista dell’acquisizione delle azioni della società obiettivo devono essere considerate imputabili allo svolgimento di detta attività economica consistente nel realizzare operazioni che danno diritto a detrazione. Per questo motivo, dette spese presentano un nesso immediato e diretto con il complesso di tale attività economica e, pertanto, fanno parte delle spese generali di quest’ultima”, con la conseguenza “che l’Iva corrispondente dà diritto a una detrazione integrale”.

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