Iter di approvazione del bilancio 2024
di Alessandro BonuzziL’iter di approvazione del bilancio ha il suo inizio con la redazione del progetto di bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, e della relazione sulla gestione, ad opera dell’organo amministrativo.
I documenti di bilancio – progetto di bilancio e relazione sulla gestione – devono essere trasmessi all’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, per consentire eventuali osservazioni o proposte (articolo 2429, cod. civ.).
Va da sé, quindi, che il termine per l’invio all’organo di controllo è individuato a ritroso, dal giorno in cui è convocata l’assemblea dei soci che deve deliberare l’approvazione del bilancio.
Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ne deriva che, con riferimento al bilancio dell’esercizio solare 2024, la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il 30 aprile 2025.
Ebbene, ipotizzando la convocazione dell’assemblea in data 30 aprile 2025, la trasmissione all’organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione deve avvenire entro l’31 marzo 2025.
Il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonché la relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione. Ciò significa che il collegio sindacale o il revisore deve redigere la propria relazione entro al massimo 15 giorni dal termine ultimo per la ricezione dei documenti di bilancio; quindi, sulla base dell’esempio proposto, la scadenza è il 14 aprile 2025.
Gli amministratori delle società prive dell’organo di controllo non sono tenuti ad osservare il termine “a ritroso” dei 30 giorni; per essi è sufficiente depositare il bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale, avendo riguardo al termine dei 15 giorni precedenti l’assemblea.
Il termine di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio può, altresì, avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tuttavia, il differimento è consentito soltanto se tale possibilità – e non anche le cause che lo legittimano – è prevista dallo statuto, in presenza di:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato; oppure
- particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Per il bilancio dell’esercizio sociale 2024, il maggior termine di 180 giorni cade il 29 giugno 2025.
In merito alla modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, giova ricordare che il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025) ha prorogato il termine per tenere con modalità semplificate le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 106, D.L. 18/2020.
In particolare, nelle Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici, la novella normativa dispone la possibilità fino al 31 dicembre 2025 di:
- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Infine, le Srl possono, altresì, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.