5 Giugno 2019

Italia attrattiva anche per i pensionati non residenti che trasferiscono la residenza

di Davide Albonico
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L’articolo 24-ter Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, L. 145/2018 (c.d. “Legge di bilancio 2019”), prevede disposizioni di favore per gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), Tuir di fonte estera.

In particolare, tale norma prevede un regime fiscale opzionale, in alternativa alla disciplina ordinaria, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, a bassa densità abitativa ovvero con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Tale regime consente di versare, per tutta la durata di applicazione, un’imposta sostitutiva del 7% sui tutti i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2.

Attraverso questa norma l’Italia, sulla scia delle esperienze di altri paesi europei ed extra europei, conferma ancora una volta l’intenzione di attrarre “contribuenti”; in questo caso pensionati italiani e stranieri che non risiedono in Italia e che conseguono redditi da pensione estera.

Con il Provvedimento n. 167878/2019 del 31.05.2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le modalità di applicazione e l’ambito soggettivo dell’agevolazione in parola.

Quando ai requisiti soggettivi, viene precisato che:

  1. il contribuente non deve essere stato residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  2. la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione deve avere in vigore con l’Italia un accordo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

L’opzione, che è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, e può essere revocata al verificarsi di alcune situazioni, può essere esercitata a partire dal periodo di imposta 2019, e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir, in uno dei Comuni del Mezzogiorno.

Per l’esatta individuazione dei Comuni “agevolabili” occorre individuare la popolazione residente come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

In dichiarazione vanno indicati, oltre alla sussistenza delle condizioni soggettive sopra richiamate,

  1. gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva,
  2. lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione,
  3. l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Come detto, l’opzione ha validità di cinque anni, decorsi i quali cessano automaticamente gli effetti, e può:

  1. essere revocata dal contribuente in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione; o
  2. decadere:
  • qualora vengano meno i requisiti previsti dalla norma;
  • in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
  • con il trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”, con effetto dal periodo d’imposta in cui varia la residenza;
  • con il trasferimento della residenza fiscale all’estero.

In entrambi i casi viene precluso l’esercizio di una nuova opzione, mentre l’opzione, pur correttamente esercitata, può comunque essere inefficace qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.

Relativamente al versamento dell’imposta, viene chiarito come l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

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