18 Giugno 2016

Iscrizione AIRE: condizione necessaria ma non sufficiente

di Comitato di redazione
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La compilazione della dichiarazione dei redditi richiede una valutazione preliminare in merito alla residenza fiscale del contribuente: comprendere se questi sia (o meno) residente in Italia determina una serie conseguenze a cascata che vanno dal luogo di tassazione dei redditi, agli obblighi di monitoraggio fiscale.

La tematica si rinverdisce anche grazie alla sentenza di Cassazione n. 12311, depositata lo scorso 15 giugno, che ha ad oggetto la casistica di un pilota automobilistico che – come era usuale negli anni passati – aveva fissato la propria residenza fiscale nel Principato di Monaco, ottenendo l’iscrizione all’AIRE.

Quindi, la prima tematica che va risolta (e che qui ci interessa a prescindere dalle altre vicende contenute nella richiamata pronuncia) è la seguente: ai fini della fissazione della residenza fiscale, è sufficiente la cancellazione dalle liste della popolazione residente in Italia?

La risposta che dobbiamo ribadire con forza è, ovviamente, negativa.

Da qui il problema si sposta da un ambito “concettuale” ad uno meramente attinente questioni di prova e di circostanze di fatto.

Per comprendere meglio, tuttavia, nel precedente citato la Cassazione ha modo di affermare quanto segue:

  • l’articolo 2 del TUIR, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, fissa tre presupposti alternativi: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile;
  • ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cassazione n. 13803/01; 10179/03; n. 14434/10; 24246/11: 29576/11; 678/15).

Anche la giurisprudenza comunitaria viaggia nel medesimo solco (CGUE, 12 luglio 2001, causa C- 262/99; 7 giugno 2007, causa C-156/04; 27 aprile 2016, causa C- 528/14), confermando che “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, … si … riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali”.

Così, per censurare la pronuncia della CTR, i giudici di Cassazione ritengono che non siano stati sufficientemente valutati i seguenti elementi (e qui si scende nel particolare):

  • l’apertura da parte del contribuente di numerosi conti correnti in Italia;
  • le numerosissime tracce di frequenti soggiorni in Italia;
  • la circostanza che i numerosi contratti di sponsorizzazione prevedano come foro competente in caso di controversie quello italiano;
  • l’avvenuta stipula di polizze assicurative in Italia;
  • il recapito della corrispondenza all’indirizzo in Italia.

In aggiunta, a mente della Corte, la circostanza della prevalenza di affetti familiari in Italia sarebbe dimostrata dalla affermazione dello stesso contribuente che, dichiarando di non avere legami sentimentali stabili, dichiara di essere profondamente legato al figlio avuto dall’ex compagna (che vive in Italia) e, per tale motivo, si reca a fargli visita o lo porta con sé il più spesso possibile.

Appare del tutto chiaro, allora, come la situazione di fatto emergente sembra tradire la presenza di un legame davvero forte del contribuente con il nostro Paese, a partire dalla “dimensione” economica (conti correnti, corrispondenza, contratti, polizze) per giungere a quella sentimentale (padre e figlio), con un ordine di priorità che non si rende nemmeno necessario, coesistendo in Italia entrambe le dimensioni citate.

Per altro verso, però, intendiamo precisare che l’articolo 2 del nostro TUIR attribuisce una rilevanza preminente alle risultanze anagrafiche della popolazione residente.

Così, soggetti che soggiornano abitualmente all’estero e che avessero assunto in Italia la loro residenza, si dovranno confrontare con la prima parte del comma 2 della citata disposizione, dove si afferma che si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo si imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Molto spesso, si riscontra che soggetti stranieri acquisiscano la residenza in Itali al solo fine di beneficiare di agevolazioni, quali quella per l’acquisto della prima casa.

Ci risulta che sia diffusa la convinzione di poter applicare “a contrariis” il concetto sopra esposto, vale a dire non attribuire importanza al dato formale, come se il medesimo fosse “surclassato” dalla esistenza del centro degli interessi familiari ed economici all’estero.

Anche se tale lettura ben si innesta in una visione sistematica della norma, non possiamo non ricordare che la giurisprudenza risulta essere di diverso avviso.

Tra le ultime pronunce conformi, citiamo la Cassazione n. 21970 del 28 ottobre 2015, dalla quale si evince che le persone iscritte nell’Anagrafe della Popolazione Residente si considerano in ogni caso residenti, essendo l’iscrizione anagrafica preclusiva di ogni ulteriore accertamento. Il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.