3 Settembre 2019

Isa e utilizzo in compensazione dei crediti fiscali

di Fabio Garrini
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Quando il contribuente ottiene dalla compilazione e dall’elaborazione degli Isa un risultato almeno pari a 8, ottiene una indubbia semplificazione della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali. Nella circolare AdE 17/E/2019 viene precisato che il limite di euro 50.000 per la compensazione dei crediti Iva senza l’apposizione del visto di conformità, va conteggiato facendo riferimento a tutti i crediti Iva (annuale e trimestrali) manifestati nelle dichiarazioni ed istanze presentate nel corso dell’anno (per la prima applicazione, l’anno di riferimento sarà il 2019).

Isa e compensazioni

Il Provvedimento direttoriale prot. n.126200 del 10.05.2019 ha collegato ciascuno dei benefici premiali a determinati risultati derivanti dall’applicazione degli ISA.

In particolare, coloro che ottengono un risultato almeno pari a 8 beneficiano di un esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap.

Va ricordato esattamente quale sia il credito che fruisce del vantaggio, posto che tra dirette e Iva è previsto lo slittamento di un anno: mentre ai fini Iva il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, ai fini delle imposte dirette il vantaggio è invece immediato e riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.

Pertanto, il contribuente che dovesse totalizzare un 8 in relazione al modello Isa allegato al modello Redditi 2019, non otterrà alcun beneficio (in termini di importi compensabili) in relazione al modello TR relativo al terzo trimestre 2019, che quindi potrà essere oggetto di compensazione con le regole “base” previste dal D.L. 50/2017, indipendentemente dal risultato ottenuto dall’elaborazione Isa contenuto nel modello redditi 2019 per l’anno 2018.

In tema di compensazioni l’Agenzia delle entrate, con la circolare AdE 17/E/2019 precisa che “L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020.

Letteralmente, il vincolo non riguarda l’anno di “competenza”, ma quello di presentazione del modello di compensazione.

Quindi, avendo ottenuto almeno 8 nell’elaborazione Isa in Redditi 2019, se a marzo 2020 fosse utilizzato in compensazione un credito di annuale 2019 per € 50.000 senza apposizione del visto, un eventuale credito scaturente dall’istanza TR presentata per il primo trimestre e compensato sempre nel 2020 richiederebbe l’apposizione del visto di conformità, anche se i due crediti si riferiscono a due annualità diverse.

Sul punto, nel paragrafo 4 della circolare viene affermato quanto segue: “La soglia di 50.000 euro è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti Iva “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019)”.

Questo porterebbe a concludere che la soglia dei 50.000 euro va verificata non tanto in relazione all’anno di presentazione del modello F24, ma piuttosto in relazione all’anno di presentazione della dichiarazione o istanza nelle quali i crediti vengono palesati. Sul punto sarebbe opportuna una precisazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

In relazione alla soglia di euro 20.000 relativa alle imposte dirette, viene richiamata la circolare AdE 28/E/2014, dove si afferma che il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta, ciascuno dei quali di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità (in altre parole, il limite di euro 20.000 va riferito al singolo codice tributo da utilizzare in compensazione).

Nella richiamata circolare è stato, altresì, chiarito che l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore al valore soglia comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia.

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