12 Maggio 2022

Irap più gravosa per le holding industriali

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Le holding industriali scontano l’Irap su una base imponibile più allargata rispetto a quella delle società commerciali. La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 6 D.Lgs. 446/1997 che, pur essendo rivolto agli intermediari finanziari, disciplina le holding industriali al comma 9.

È previsto che la base imponibile sia determinata come per le classiche società commerciali, con l’aggiunta, tuttavia, degli interessi attivi e passivi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa risulta deducibile nei limiti del 96%. Si veda, al riguardo, la risoluzione 56/E/2010.

Per indicare la componente degli interessi, si devono compilare i righi IC15 e IC16, oltre, ovviamente, al rigo IC17 che contiene il risultato differenziale del Modello Irap2022.

Va da subito evidenziato come non rientrano nella base imponibile Irap dividendi e plusvalenze. Rispetto alla società commerciale, l’inclusione degli interessi attivi e passivi risulterà vantaggiosa per le società indebitate che presentano quindi un differenziale di interessi negativo. Diversamente, se la holding accentra la liquidità del gruppo per smistarla sotto forma di finanziamenti, la componente finanziaria determinerà ragionevolmente un aumento della base imponibile.

Un ulteriore aspetto Irap attiene alla previsione di una aliquota maggiorata.

La norma di riferimento è costituita dall’articolo 16, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997, in base al quale sono previste aliquote maggiorate per i soggetti inclusi nell’articolo 6 del decreto Irap.

La norma è volta a disciplinare soprattutto gli intermediari finanziari ma, come abbiamo già segnalato, nel comma 9 sono incluse anche le holding industriali ex articolo 162 bis Tuir.

In base al comma 1 bis, come integrato da interventi normativi successivi, le holding sono soggette ad una aliquota variabile dal 4.65% al 5.57%.

Inoltre, alcune Regioni (Campania, Molise e Basilicata) applicano una ulteriore maggiorazione dello 0,15% con una aliquota complessiva del 5.72%.

La maggiorazione di aliquota non causerà particolari conseguenze in capo alle holding statiche atteso che la base imponibile Irap risulterà generalmente negativa. Nella voce A – valore della produzione, infatti, non saranno presenti componenti positivi di reddito. Si deve, infatti, ricordare che i dividendi e le plusvalenze rientrano nel gruppo C e non nel gruppo A atteso che le holding industriali presentano il bilancio conforme alla IV direttiva Cee applicando i principi contabili Oic.

L’aliquota maggiorata, invece, diventa più problematica per le holding miste, ad esempio per le società che erogano servizi amministrativi alle controllate o che locano beni immobili al gruppo o a soggetti estranei.

In questi casi i proventi confluirebbero nella voce A e sarebbero soggetti alla aliquota maggiorata.

Una volta appurata la modalità di applicazione dell’Irap alle holding industriali, ci dobbiamo chiedere come si individui la holding. La norma di riferimento è costituita dall’articolo 162 bis Tuir.

Le holding industriali sono i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Secondo il comma 3l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, [solo ultimo esercizio], l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.

In sostanza, lo status di holding può variare di anno in anno in quanto si fonda sull’ultimo bilancio approvato, considerando esclusivamente l’attivo contabile.