10 Aprile 2018

Iperammortamento: la perizia tardiva fa slittare il beneficio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la risoluzione 27/E/2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di iperammortamento, confermando, tra l’altro, le conclusioni raggiunte da Assonime con la recente circolare 4/2018.

Facciamo un passo indietro e analizziamo innanzitutto la problematica.

Come noto, per poter beneficiare dell’iperammortamento, “l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante …, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

La perizia tecnica giurata deve essere acquisita entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; purtuttavia potrebbe essere stato difficile per il professionista completare la procedura con il giuramento nei casi in cui  l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili sono avvenuti proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno.

Per questo motivo l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 152/E/2017 ha ritenuto che, fermo restando il termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, il professionista potesse procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017: “in particolare, nella descritte situazioni si ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec)”.

È però da rilevare che anche la stessa redazione della perizia richiede, ovviamente, del tempo, ragion per cui alcuni professionisti non sono stati in grado di consegnare nemmeno la perizia attestata (ma non giurata) entro il 31.12.2017.

Con la già citata circolare 4/2018, Assonime, prendendo atto delle richiamate problematiche e interpretando le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e dal Ministero dello Sviluppo economico, ha ritenuto anche in questi casi spettante l’agevolazione, influendo il suddetto ritardo esclusivamente sul momento di fruizione della stessa (per approfondimenti si rimanda all’articolo “Iperammortamento e giuramento “tardivo” della perizia” del 07.03.2018).

Orbene, con la risoluzione di ieri, 9 aprile, l’Agenzia delle entrate ha confermato la suddetta interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che la norma non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Più precisamente, se l’acquisizione dei documenti avviene in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione deve iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti; pertanto, come chiarito nella risoluzione in esame, “l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.

In tutti quei casi, dunque, nei quali i professionisti non sono stati in grado di produrre entro il 31.12.2017 la perizia giurata, le imprese potranno comunque beneficiare dell’iperammortamento, ma soltanto dall’anno 2018; nel 2017, invece, potranno fruire del superammortamento.

Si ricorda, infine, che la quota di iperammortamento che potrà essere fruita dall’anno 2018 dovrà essere calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iperammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento nel periodo d’imposta precedente, come precisato dalla circolare AdE 4/E/2017, par. 6.4.1..

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