22 Maggio 2018

Iper ammortamento e rilevanza della perizia di stima

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La deduzione delle quote di iper ammortamento, introdotta dall’articolo 1, commi 9, 10 e 11, Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), pari al 150% del costo sostenuto per l’investimento, richiede la sussistenza contemporanea di diversi requisiti:

  • l’investimento deve avere per oggetto un bene mobile materiale Industria 4.0”, rispondente ai requisiti previsti nell’allegato “A” della citata L.232/2016;
  • il bene oggetto di investimento deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • il legale rappresentante deve produrre una dichiarazione, ovvero per investimenti superiori ad euro 500.000 deve essere acquisita una perizia tecnica rilasciata da un soggetto abilitato (tipicamente un ingegnere o perito industriale), in cui si attesta la sussistenza dei requisiti già descritti in precedenza.

Solamente in presenza dei predetti requisiti l’impresa può iniziare a dedurre le quote di iper ammortamento (tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi), ferma restando la necessità che il bene sia entrato in funzione (condizione per la deduzione anche della quota di ammortamento ordinario).

Poiché il periodo d’imposta 2017 è il primo anno in cui l’agevolazione in questione è fruibile, molte imprese hanno incontrato delle difficoltà operative soprattutto legate all’interconnessione del bene con il sistema aziendale e l’acquisizione della perizia di stima in presenza di investimenti superiori ad euro 500.000.

Nella circolare AdE 4/E/2017, e nella successiva e recente risoluzione AdE 27/E/2018, l’Agenzia ha precisato che tutti i requisiti descritti in precedenza devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale.

In tale ultimo caso, pertanto, l’agevolazione sarà fruita solamente a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza anche il requisito dell’interconnessione.

Nel frattempo, ha precisato l’Agenzia nella circolare 4/E/2017, l’impresa può fruire del super ammortamento (pari al 40% per il 2017) e, a partire dal periodo d’imposta in cui completa i requisiti, oltre ad iniziare l’iper ammortamento, può recuperare anche la differenza tra super ammortamento già fruito e iper ammortamento spettante (da spalmarsi lungo la durata del periodo di ammortamento).

Con la recente risoluzione 27/E/2018 l’Agenzia ha poi affrontato l’ulteriore questione relativa alla circostanza che la perizia di stima sia acquisita in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui sono presenti gli altri requisiti (ad esempio, l’investimento, l’interconnessione e l’entrata in funzione avvengono nel 2017, mentre la perizia giurata è acquisita nel 2018).

Premettendo che nel corso di Telefisco l’Agenzia ha precisato che è sufficiente la consegna all’impresa della perizia entro il termine del periodo d’imposta (anche se asseverata successivamente), la risoluzione in questione ricorda correttamente che le disposizioni normative in materia di iper ammortamento non prevedono alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ne consegue che l’eventuale “slittamento” dell’acquisizione della perizia asseverata al successivo periodo d’imposta rispetto agli altri requisiti non determina alcuna decadenza dall’agevolazione, ma produce solamente uno slittamento del momento a partire dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Tornando all’esempio proposto, l’impresa potrà dedurre nel 2017 il super ammortamento, e dal 2018 l’iper ammortamento recuperando” altresì il differenziale non fruito nel 2017 seguendo le regole già descritte nella circolare AdE 4/E/2017.

La compilazione del quadro RW 2022