20 Luglio 2018

Iper ammortamento: revoca solo per i beni materiali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il recupero a tassazione delle quote dedotte di iper ammortamento, limitatamente agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, è applicabile esclusivamente agli investimenti in beni materiali che fruiscono della maggiorazione del 150%, mentre nessuna revoca dovrebbe operare per gli investimenti in beni im20materiali per i quali la maggiorazione è pari al 40% del costo.

E’ quanto risulta dalla lettura dell’articolo 7 D.L. 87/2018 nella versione definitiva approdata in Gazzetta Ufficiale e che dovrà ora iniziare l’iter di conversione in legge.

Ferma restando la decadenza dall’agevolazione per le quote di ammortamento successive alla vendita o delocalizzazione del bene (fatta salva la possibilità di procedere nello stesso periodo d’imposta all’acquisto di un bene sostitutivo avente le medesime caratteristiche di quello ceduto), il D.L. 87/2018 ha inserito due limitazioni alla fruizione dell’agevolazione in questione:

  • la prima, di carattere “territoriale”, contenuta nel comma 1 dell’articolo 7, secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che i beni siano collocati in una struttura produttiva situata nel territorio nazionale, con conseguente impossibilità di godere dell’iper ammortamento per tutti gli investimenti in beni collocati in strutture produttive (filiali, succursali, ecc.) situati all’estero;
  • la seconda, di carattere “temporale”, contenute nel comma 2 dell’articolo 7, secondo cui se nel corso del periodo di ammortamento il bene è ceduto a titolo oneroso, ovvero delocalizzato al di fuori del territorio nazionale, oltre al venir meno della possibilità di dedurre le quote residue di iper ammortamento, è previsto il recupero delle quote già dedotte nei precedenti periodi d’imposta, tramite una variazione in aumento nel modello Redditi del periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene.

In merito al contenuto del comma 1, il decreto richiama l’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, L. 232/2016, che si riferisce agli investimenti in beni materiali nuovi aventi le caratteristiche di cui all’allegato “A” alla predette L. 232/2016 (Industria 4.0), effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero anche nel successivo periodo d’imposta 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia la conferma dell’ordine.

Come detto, il comma 1 “stronca” sul nascere la possibilità di dedurre le quote di iper ammortamento laddove il bene oggetto dell’investimento sia collocato in una struttura produttiva situata al di fuori del territorio nazionale.

Il successivo comma 2, invece, si riferisce alla fattispecie in cui l’impresa ha già iniziato a dedurre le quote di iper ammortamento, e nel corso del periodo di fruizione (quindi prima del termine del periodo di ammortamento) proceda all’alienazione a titolo oneroso del bene, ovvero alla sua delocalizzazione all’estero. In tali situazioni, recita la norma, “si procede al recupero delle quote dell’iper ammortamento di cui al comma 1”, e quindi solamente quelle riferite agli investimenti in beni materiali.

Ciò dovrebbe comportare che l’eventuale alienazione dei beni immateriali acquisiti con l’agevolazione (maggiorazione del 40% in quanto aventi le caratteristiche dell’allegato “B”) non dovrebbe comportare alcuna revoca delle quote di iper ammortamento (sia pure del 40%) già dedotte in precedenza, ferma restando ovviamente la decadenza dall’agevolazione per le quote non ancora fruite (e senza previsione di alcun meccanismo sostitutivo come invece è previsto per la sostituzione dei beni materiali).

D’altro canto, si consideri che la maggiorazione del 40% per l’acquisto dei beni immateriali aventi le caratteristiche dell’allegato “B” alla L. 232/2016 è contenuta nell’articolo 1, comma 10, della predetta Legge, mentre la norma del decreto dignità, come già detto, richiama solo il precedente comma 9.

Tale aspetto dovrà essere oggetto di chiarimento nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, come già osservato anche dal Centro Studi della Camera.

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