4 Agosto 2018

Iper ammortamenti: nuovi chiarimenti del Mise sull’interconnessione

di Debora Reverberi
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L’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, commi 9, 10 e 11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. iper ammortamento) prevede la facoltà per il contribuente, in caso di dubbi in merito alla riconducibilità di specifici beni negli elenchi dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, di acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise limitandosi a conservarlo.

La richiesta di parere tecnico va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.

Periodicamente, sulla base delle richieste di parere tecnico ricevute di interesse generale, il Mise pubblica circolari contenenti istruzioni integrative delle originarie “linee guida tecniche” in materia di iper ammortamento, contenute nella parte terza della circolare AdE 4/E/2017.

Con la circolare n. 177355 del 23/05/2018 il Mise ha reso chiarimenti di natura tecnica su specifiche fattispecie di beni strumentali materiali elencati nell’Allegato A e in particolare, al punto 10, sul requisito dell’interconnessione.

A distanza di poco più di due mesi il Mise è tornato sul tema con la circolare n. 295485 del 01/08/2018, integrando le specifiche in materia di interconnessione con indicazioni applicative sulla caratteristica obbligatoria dell’“interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” per particolari tipologie di beni strumentali materiali.

Il requisito dell’interconnessione, ai fini della definizione puntuale dell’ambito applicativo oggettivo dell’agevolazione fiscale, assume le seguenti due distinte connotazioni:

  • requisito generale, come condizione necessaria da verificarsi sia per i beni materiali (allegato A), sia per i beni immateriali (allegato B);
  • requisito specifico, valevole esclusivamente per i beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A, “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”.

La definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare AdE 4/E/2017 prevede che il bene:

  • scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.);
  • per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCPIP, HTTP, MQTT, etc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio da indirizzo IP).

L’interconnessione applicata ai citati beni strumentali materiali del primo gruppo dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, che devono soddisfare cinque caratteristiche tecniche obbligatorie e due su tre caratteristiche ulteriori, assume un duplice profilo:

  1. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, caratteristica obbligatoria n. 2 che inerisce il trasferimento di dati in ingresso al bene;
  2. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, caratteristica obbligatoria n. 3.

La nuova circolare del Mise chiarisce la mancata necessità del vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program per quei beni strumentali materiali dell’Allegato A, tipologia 1, progettati per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata (a titolo esemplificativo: trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione).

Il Mise ritiene dunque che, per tali particolari macchine utensili, la disciplina degli iper ammortamenti non imponga necessariamente che il bene sia in grado di ricevere dati in ingresso quali istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente, trattandosi di beni che da un punto di vista tecnico non devono ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.

È invece sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare le seguenti ulteriori caratteristiche:

  • telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
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