28 Dicembre 2017

Investimenti pubblicitari e nuovo credito d’imposta

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 4 del D.L. 148/2017, nella versione definitiva di cui alla Legge di conversione 172/2017, in vigore dal 5 dicembre 2017, modifica parzialmente la disciplina introdotta dall’articolo 57-bis del D.L. 50/2017 in materia di incentivi fiscali – in forma di credito d’imposta – per particolari forme di investimenti pubblicitari.

Sulla pagina web del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio (http://presidenza.governo.it/die/) sono stati anticipati i contenuti dell’atteso DPCM di attuazione della norma, previsto dal comma 1 del citato articolo 57-bis del D.L. 50/2017.

Il D.L. 148/2017, in particolare, integrando il comma 1 appena menzionato, estende il perimetro soggettivo dell’agevolazione anche agli “enti non commerciali” ed il perimetro oggettivo anche alla stampa quotidiana e periodica “anche on line”. L’agevolazione consiste in un “contributo sotto forma di credito d’imposta” così caratterizzato:

  • è pari al 75% (aumentato al 90% per le microimprese, le piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/Ce e dal M. 18 aprile 2015; e per le start up innovative, di cui all’articolo 25, del D.L. 179/2012) dell’incremento degli investimenti pubblicitari effettuati sui mezzi identificati dalla norma, rispetto all’anno precedente, ed a condizione che tale incremento sia almeno pari all’1%.
  • Il credito d’imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello domandato, qualora l’ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziate. Poiché le risorse disponibili sono distintamente previste per gli investimenti sulla stampa e per quelli radio-televisivi, in caso di esubero delle richieste, è quindi possibile che la porzione di agevolazione riconosciuta allo stesso richiedente sia differente per le due tipologie di investimento.
  • Per il primo periodo di applicazione dell’agevolazione, ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, gli investimenti premiati sono solo quelli effettuati sulla stampa, inclusa la versione on line per effetto delle novità apportate dal D.L. 148/2017.
  • Gli investimenti pubblicitari agevolabili sono quelli effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del direttore responsabile. Non sono considerati agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto televendite, servizi di pronostici, ecc.. Inoltre, il quantum agevolabile è rappresentato dal costo di acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, ed ogni altra spese connessa o comunque funzionale all’investimento.
  • Dal punto di vista della competenza temporale della spesa, ai fini del computo dell’agevolazione, si applicano i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir; l’effettività della spesa deve poi risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti. Qualora poi il credito d’imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l’impresa richiedente abbia esperito l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno.
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa; esso è poi utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24.

Ai fini della rilevazione contabile nel bilancio d’esercizio, poiché il credito d’imposta ha natura di contributo in conto esercizio, esso sarà correlato alla corretta rilevazione per competenza della spesa pubblicitaria a cui afferisce. Poiché detta spesa sarà rilevata come costo di periodo, allo stesso modo il credito d’imposta dovrà essere rilevato nel bilancio d’esercizio come contributo seguendo, pertanto, la stessa modalità di rilevazione contabile per competenza adottata per la spesa a cui afferisce.

 

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