16 Luglio 2019

Investimenti in start-up e Pmi innovative: le disposizioni attuative

di Clara PolletSimone Dimitri
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 156 del 05.07.2019 il Decreto 07.05.2019 che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative, effettuati da persone fisiche o società, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che la norma istitutiva dell’agevolazione (articoli da 25 a 32 D.L. 179/2012), inizialmente prevista per i soli anni dal 2013 al 2015, è stata mutata in incentivo “di sistema” a partire dal 2017 (articolo 1, comma 66, L. 232/2016).

In linea generale si evidenzia un potenziamento degli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative e un’estensione dei benefici a tutte le Pmi innovative.

Ricordiamo che sono definite Pmi innovative le società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea, che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:

  • hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
  • la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
  • sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.

Per effetto del Decreto 07.05.2019, che recepisce le indicazioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea del 17.12.2018, si definiscono “Pmi innovative ammissibili”:

  • in tutti i casi, le Pmi innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
  • le Pm innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

L’agevolazione in commento consiste in una detrazione per i soggetti Irpef e una deduzione per i soggetti Ires.

Ai soggetti passivi Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 30% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di spesa pari ad un milione di euro in ciascun periodo d’imposta.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Qualora la detrazione descritta sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi Ires, invece, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino a un massimo di 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Anche in questo caso, se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Sono agevolati i conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, da parte della start-up innovativa o della Pmi innovativa ammissibile, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito, ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ..

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa; ai fini del calcolo di tale massimale rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o Pmi innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolato.

Gli incentivi spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

  • una certificazione della start-up innovativa o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni di euro (ammontare complessivo dei conferimenti) ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione;
  • copia del piano di investimento della start-up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 218, L. 145/2018 ha disposto per l’anno 2019:

  • l’incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/deduzione Ires;
  • l’introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni.

Tali modifiche restano subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

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