17 Dicembre 2021

Invalida la notifica se l’ufficiale giudiziario non relaziona sulle ricerche compiute

di Angelo Ginex
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Con l’ordinanza n. 40467 depositata ieri 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la mera indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” da parte dell’ufficiale giudiziario sulla relata di notifica evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in mancanza del quale non può dirsi valida la notifica effettuata ex articolo 143 cod. proc. civ.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un atto presso la residenza anagrafica del destinatario a mezzo del servizio postale che, tuttavia, aveva esito negativo per lo stato di “irreperibilità del destinatario” e pertanto si procedeva mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Questi, confermando la situazione verificata dall’ufficiale postale, rilevava che all’indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi vane le ricerche esperite sul posto, non era stata possibile la notifica ex articolo 140 cod. proc. civ.

Dopo i due gradi di merito, veniva proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 140, 143 e 148 cod. proc. civ. e sostenendo che la barratura della casella “vane ricerche” non fosse stata adeguatamente motivata da una relazione che desse conto dell’attività compiuta ai fini di consentire la notifica a mani o accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. In particolare, si lamentava che non fossero state argomentate in modo esaustivo le attività compiute in modo tale da spiegare come il loro esito avesse portato alla conclusione inequivocabile del trasferimento altrove della residenza.

Nella disamina di tale doglianza, che è stata ritenuta fondata, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine, dandone conto nella relata, e che, in difetto di ciò, la notificazione deve ritenersi nulla (cfr., Cass. sent. 3.04.2017, n. 8638).

Inoltre, i giudici di vertice hanno precisato che il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’articolo 143 cod. proc. civ., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. Infatti, i presupposti legittimanti tale modalità di notifica non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti il trasferimento del destinatario per ignota destinazione, «essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza».

Sul punto, è stato altresì affermato che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr., Cass. ord. 31.07.2017, n. 19012).

Nella fattispecie in esame, l’ufficiale giudiziario si è limitato alla generica indicazione di “vane ricerche esperite sul posto” senza attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite. 

Pertanto, nella specie, così come evidenziato dalla Suprema Corte, il procedimento notificatorio è stato carente sotto il profilo della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’articolo 156, comma 2, cod. proc. civ.