27 Maggio 2015

Intreccio fra monitoraggio e Ivafe in RW

di Nicola Fasano
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Uno dei quadri del modello Unico che desta sempre qualche apprensione nel corso della campagna dichiarativa è sicuramente l’RW, stante il regime sanzionatorio che, per quanto ridotto con la L. 97/2013, resta sempre insidioso: l’omessa o infedele compilazione del quadro, infatti, comporta l’applicazione della sanzione dal 3 al 15% in caso di investimenti e attività detenute in Paesi non Black list, e dal 6 al 30% in caso di investimenti e attività posseduti in Paesi Black list.

Quest’anno poi, la compilazione dell’RW 2015 si interseca con la procedura di voluntary disclosure tramite cui i contribuenti stanno regolarizzando le violazioni commesse fino a Unico 2014 (periodo di imposta 2013). Per le attività oggetto di emersione resta ferma la compilazione del quadro RW, con le regole ordinarie, di Unico 2015 relativo al periodo di imposta 2014. A tal fine, ovviamente, è opportuno attendere quanto meno la presentazione della istanza di collaborazione volontaria (se non addirittura la definizione della stessa, ricorrendo poi al ravvedimento).

Ad ogni modo, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche (oltre che enti non commerciali, associazioni, società semplici) residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini IVIE e IVAFE (non dovute dai soggetti diversi dalle persone fisiche).

Sono esonerati dagli obblighi sul monitoraggio fiscale (ma non dalla compilazione ai fini Ivafe eventualmente dovuta), fra l’altro, i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Va ricordato che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, co. 4-bis, D.L. 4/2014), anche se resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE che per conti correnti e libretti di risparmio si applica nella misura fissa di 34 euro. Tale imposta non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non sia superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto dell’ammontare riferibile pro quota al contribuente.

Ai fini dell’esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale, pertanto, anche quest’anno pare confermato il limite di valore massimo dei 10.000 euro complessivi, seppur l’art. 2, della L. 186/2014 abbia innalzato il suddetto limite a 15.000 euro. Tuttavia, le istruzioni del Modello Unico 2015, più volte aggiornate su altre tematiche, ad oggi continuano a fare riferimento alla soglia dei 10.000 euro. Ne dovrebbe conseguire, pertanto, salvo correzioni in extremis, che il limite dei 15.000 euro troverà applicazione a partire da Unico 2016.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Sotto questo aspetto, pertanto, continua ad avere rilievo preminente l’applicazione di imposte (a titolo definitivo o in acconto) da parte dell’intermediario, in difetto gli obblighi RW devono essere comunque espletati.

Sotto il profilo oggettivo, infine si deve evidenziare che l’Ivafe a partire dal periodo di imposta 2014 è dovuta solo sui prodotti finanziari e non più su tutte le attività finanziarie, al fine di equiparare l’ambito oggettivo di tale imposta all’omologa interna, rappresentata dal bollo che si applica, appunto sui soli prodotti finanziari oltre che conti correnti e libretti di risparmio.

Da ciò dovrebbe conseguire che, pur in attesa di conferme sul punto da parte dell’Agenzia, stante l’assenza di precisazione nelle istruzioni dell’RW, l’Ivafe non è dovuta per attività come i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, nonché le partecipazioni a società assimilabili alle nostre srl (mentre resta dovuta sulle azioni), e i finanziamenti.

Resta inteso che in relazione a tali attività permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale, per cui si dovrà barrare la nuova casella 20 “solo monitoraggio” del quadro.

Particolare attenzione infine deve essere prestata ai casi in cui il contribuente sia considerato “titolare effettivo”, secondo quanto chiarito dalla C.M. 38/E/2013, soprattutto rispetto a veicoli come i trust o a società in Paesi diversi da quelli collaborativi (perché ad esempio detiene più del 25% del capitale sociale) in quanto gli assets da monitorare in questo caso diventano i beni sottostanti e non la partecipazione in sé, al suo valore nominale.