5 Febbraio 2019

Intermediari e disclosure obbligatoria delle operazioni fiscali sospette

di Davide Albonico
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La lotta alla pianificazione fiscale aggressiva sta, oramai da qualche anno a questa parte, impegnando congiuntamente OCSE e Unione europea.

Tra le iniziative di maggior rilievo si segnala in particolare la spinta verso una maggiore trasparenza confluita:

  • a livello OCSE nelle Mandatory Disclosure Rules del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action12, recepite nel marzo 2018 nel Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures; e,
  • a livello unionale nella Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (c.d. DAC 6), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2018.

In particolare, la Direttiva DAC 6, in fase di recepimento anche in Italia, che è parte integrante del c.d. “pacchetto trasparenza” della Commissione dell’Unione Europea (elaborato in seguito ai lavori OCSE/G20 del progetto BEPS), ha quale scopo principale quello di mettere tempestivamente a disposizione delle Amministrazioni finanziarie informazioni sui meccanismi transfrontalieri considerati potenzialmente aggressivi scoraggiandone così l’attuazione.

La figura chiave sarà quella degli intermediari (consulenti, banche, avvocati, fiduciari, intermediari finanziari che abbiano ideato, commercializzato o promosso gli schemi elusivi sospetti ovvero fornito i mezzi per consentire al contribuente di concretizzarli e ottenerne i benefici), i quali saranno di fatto i destinatari dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati relativi a schemi ed accordi transnazionali posti in essere dal contribuente a fini meramente elusivi.

Con l’attuazione di tale direttiva si è anche voluto anche porre rimedio ai tentativi di aggiramento degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa del Common Reporting Standard (CRS) e dell’identificazione del beneficiario effettivo.

In tema di scambio di informazioni, a livello europeo, di notevole importanza è la Direttiva (UE) 2011/16, che ha completamente rinnovato, dopo più di trent’anni, le forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Nel corso degli anni sono state apportate sei diverse modifiche a tale Direttiva, ciascuna di queste contraddistinte dalla sigla DAC, nella direzione di uno scambio automatico di informazioni tra Paesi anche senza una specifica richiesta.

L’Unione europea, nel definire le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano per garantire lo scambio di informazioni in ambito tributario con il fine di prevenire e contrastare fenomeni di evasione fiscale internazionale, ha così introdotto:

  • uno standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – c.d. CRS) che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti;
  • un obbligo di informazioni sui ruling preventivi internazionali
  • uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali (Country by Country Reporting – c.d. CBCR).

In tale contesto si è inserita la Direttiva (UE) 2018/822 che ha, in ultimo, modificato la Direttiva (UE) 2011/16, stabilendo che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sulle operazioni transfrontaliere di cui sono a conoscenza.

Come detto, tale direttiva è attualmente in fase di recepimento nel nostro ordinamento attraverso lo schema di decreto legislativo già posto in consultazione qualche mese fa.

Da una prima lettura di quest’ultimo è evidente come l’intenzione del legislatore sia quella di chiarire alcuni concetti chiave di tale disciplina:

  • viene precisato cosa si intende per meccanismo transfrontaliero, ovvero uno schema, un accordo, stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia in grado di alterare le corrette procedure relative allo scambio automatico di informazioni o all’identificazione del titolare effettivo, determinando così un indebito vantaggio fiscale;
  • gli intermediari coinvolti nell’operazione sono i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate, solo nella misura in cui ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo;
  • vengono definite puntualmente e dettagliatamente le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate;
  • vengono chiariti i termini di comunicazione delle informazioni, ovvero entro 30 giorni a decorrere:
  • dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è reso disponibile per la sua attuazione; ovvero
  • dal giorno seguente a quello in cui sono state fornite, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero;
  • le modalità per la comunicazione delle informazioni saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia;
  • viene stabilito che gli intermediari possono effettuare una trasmissione cumulativa all’Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 con le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l’attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020;
  • vengono previste specifiche disposizioni anche a carico dell’Agenzia, per garantire l’effettivo scambio di informazioni tra autorità fiscali, che dovrà trasmettere le informazioni ricevute da parte degli intermediari alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell’UE.

Sono però ancora molteplici i profili di criticità, sollevati in particolare dagli addetti ai lavori nell’avvenuta procedura di consultazione, che vanno dalla corretta valutazione del potenziale elusivo degli schemi posti in essere alle modalità tecnico/operative di raccolta ed invio delle informazioni.

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