5 Novembre 2013

Interessi passivi e requisito di inerenza: questione non ancora risolta per la Cassazione nelle operazioni di LBO

di Fabio Landuzzi
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24434/13 depositata il 30 ottobre 2013) riapre una questione che appariva ormai risolta alla luce di un orientamento giurisprudenziale e dottrinario pressoché unanime; viene infatti rimessa in discussione la legittimità della deduzione fiscale degli interessi passivi nelle operazioni leveraged buy out (“Lbo”) per una presunta carenza del requisito di “inerenza del costo ex articolo 109, comma 5, del Tuir.

Nella citata pronuncia, sotto un primo profilo, da una parte la Suprema Corte esclude che possa applicarsi al caso di specie il principio dell’abuso del diritto, in quanto non si può parlare di “elusione del principio di inerenza” bensì, semmai, di violazione di un precetto di legge con la conseguenza che la fattispecie si pone al di fuori del concetto di comportamento elusivo. Poi, contravvenendo al principio che aveva fatto proprio in un precedente giudicato (Cassazione, sentenza n.1372 del 21 gennaio 2011), la Corte afferma che gli interessi sostenuti dalla società italiana, che aveva funto da veicolo di un fondo di investimento estero per l’esecuzione di un’operazione poi conclusasi con l’incorporazione della società-obiettivo (una tipica operazione di Lbo), sarebbero comunque soggetti ad un sindacato di inerenza in quanto essi non riferibili direttamente alla produzione del reddito della società che li ha sostenuti, bensì ad attività volte a realizzare vantaggi per un soggetto terzo (nel caso, la sua controllante). L’indeducibilità per presunto difetto di inerenza deriverebbe dal fatto che, come aveva sostenuto nel proprio accertamento l’Amministrazione Finanziaria, la società-veicolo italiana avrebbe svolto un servizio per conto della controllante estera, per cui:

  • o avrebbe dovuto addebitare un corrispettivo per questo servizio, almeno pari agli interessi passivi sostenuti sul debito contratto per l’acquisto;
  • oppure avrebbe dovuto rendere indeducibili questi interessi in quanto, appunto, non inerenti alla propria attività.

La sentenza della Cassazione appare però a nostro avviso non condivisibile per due ordini di ragioni.

La prima ragione è che, come già affermato in altri arresti giurisprudenziali (Cassazione, sentenza n.2440/10) gli interessi passivi sono sottratti al sindacato di inerenza in ambito Ires in quanto, in deroga al principio generale, così espressamente sancisce l’articolo 109, comma 5, del Tuir. Il sindacato di inerenza permane invece ai fini Irpef in quanto così è disposto dall’articolo 61, comma 1, del Tuir.

La seconda ragione è che aderendo alla tesi fatta propria dalla Cassazione nella sentenza in commento – la quale a sua volta sembra aderire ad un certo orientamento dell’Amministrazione (vedi il Comunicato stampa della DRE del Veneto del 19 gennaio 2011) – si finisce col penalizzare gravemente sotto il profilo fiscale una operazione (il Lbo) che ha ricevuto la piena legittimazione civilistica nell’articolo 2501-bis, Cod.Civ.. Dunque:

  • Il
    Lbo è un’operazione legittima sotto il profilo legale, il cui compimento è subordinato al rispetto di una meticolosa e
    dettagliata procedura informativa;
  • Il
    debito contratto dalla società-veicolo è funzionale e strettamente inerente alla acquisizione della società-obiettivo; esso
    è erogato da istituti di credito terzi, con concessione di adeguate garanzie;
  • L’
    acquisizione della partecipazione è compiuta fra soggetti terzi a valori di mercato;
  • La
    fusione fra il veicolo e la società-obiettivo è prevista sin dalla fase di pianificazione dell’operazione di Lbo, in quanto è immanente nell’operazione stessa la capacità
    della sola società-obiettivo di poter produrre flussi di cassa in grado di consentire il rimborso del debito;
  • Vi sono valide ragioni economico-finanziarie che conducono alla pianificazione dell’operazione di Lbo e delle quali
    il riflesso fiscale
    riguardo alla deduzione degli interessi passivi è conseguenza del tutto fisiologica, peraltro già limitata dall’ordinamento con la
    disciplina contenuta all’articolo 96 del Tuir.

Di conseguenza, in questa operazione non sembra ricorrere alcun risparmio d’imposta che possa definirsi indebito in quanto disapprovato dal sistema. Gli interessi passivi costituiscono il costo naturale sostenuto dalla società italiana per l’acquisto della partecipazione nella società-obiettivo, e quindi non hanno caratteristiche diverse dagli interessi che vengono sostenuti per finanziare qualsiasi altro acquisto di servizi o di beni utilizzati nel perseguire lo scopo sociale.