21 Febbraio 2022

Interconnessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’interconnessione di un bene materiale incluso nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e di un bene immateriale incluso nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 è requisito imprescindibile per la fruizione del credito d’imposta 4.0, secondo intensità, massimali e modalità di compensazione definite dalla disciplina agevolativa in vigore nel momento di effettuazione o nel momento di prenotazione dell’investimento.

Il tema dell’interconnessione c.d. “tardiva” emerge ogniqualvolta si verifichi un disallineamento temporale tra:

  • anno di entrata in funzione del bene;
  • anno di interconnessione del bene.

Gli effetti dell’interconnessione “tardiva” sono stati oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in una molteplicità di documenti di prassi, dalla circolare AdE 4/E/2017 alla circolare AdE 9/E/2021, dalla risposta all’interpello 394/2021 alla più recente risposta 71/2022.

Il criterio generale da adottare, in caso di interconnessione realizzata in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di entrata in funzione del bene, consiste nell’adeguamento dell’intervallo temporale di fruizione del credito, con slittamento in avanti del dies a quo per la compensazione in misura piena e conseguente differimento del termine finale di fruizione, preservando la durata del periodo minimo di compensazione (tre quote annuali di pari importo decorrenti dal momento di interconnessione secondo la disciplina dell’articolo 1, commi 1051 -1063, L. 178/2020).

Sin dai tempi dell’iperammortamento, come precisava la circolare AdE 4/E/2017, era prevista la fruizione anticipata, in misura ridotta, dell’agevolazione a partire dal momento di entrata in funzione del bene.

Questa modalità di fruizione è ammessa ex lege (articolo 1, comma 1059, L. 178/2020) anche per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali e, in base a quanto chiarito dalla circolare AdE 9/E/2021, rappresenta una facoltà per il contribuente: “nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena””.

Restano confermate le seguenti modalità di calcolo della quota di credito d’imposta in misura piena, nel caso in cui ci si sia avvalsi della fruizione anticipata: l’importo fruibile a partire dall’anno di interconnessione dovrà dapprima essere decurtato di quanto già fruito in precedenza in misura ridotta e successivamente essere suddiviso in tre quote annuali.

Ad esempio, in caso di acquisto ed entrata in funzione di un bene materiale 4.0 nel 2021 con costo pari a 90.000 euro e interconnessione nel 2022, l’impresa potrebbe aver optato per:

La risposta all’interpello 394/2021, resa dall’Agenzia delle entrate su parere tecnico del Mise, ha lasciato un segno indelebile sull’interconnessione “tardiva”, operando un distinguo fondamentale sulle cause del disallineamento temporale.

Non risulta infatti ammissibile un ritardo nell’interconnessione giustificato da adeguamenti o integrazioni al bene per renderlo idoneo, dopo la sua entrata in funzione, a soddisfare le caratteristiche tecnologiche previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, mentre è legittima l’adozione o l’adeguamento dell’infrastruttura informativa aziendale per realizzare l’interconnessione.

Il recente chiarimento delle Entrate contenuto nella risposta all’interpello 71/2022 circa il momento di effettiva interconnessione statuisce che: “In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”.

Le caratteristiche tecnologiche e il requisito di interconnessione devono essere preservati per l’intera durata dell’agevolazione e spetta all’impresa beneficiaria documentarli tramite “un’adeguata e sistematica reportistica”: ciò è coerente con la ratio dell’agevolazione di incentivare e sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese affinché operino effettivamente e costantemente in base al paradigma 4.0.

Ai fini della fruizione del beneficio 4.0 l’impresa è inoltre tenuta a produrre la documentazione (dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro o perizia tecnica asseverata o attestato di conformità) attestante, oltre l’inclusione dei beni negli elenchi degli allegati A e B alla L. 232/2016 e il possesso dei requisiti tecnologici, il soddisfacimento del requisito di interconnessione.

L’acquisizione “tardiva” della perizia tecnica asseverata, pur rappresentando una fattispecie diversa, produce i medesimi effetti dell’interconnessione “tardiva” sulla fruizione del credito d’imposta.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate da ultimo nella recente risposta all’interpello 62/2022, preceduta dai chiarimenti contenuti nelle risoluzioni AdE 152/E/2017 e 27/E/2018, non esiste un termine di decadenza per l’acquisizione dei documenti suddetti e la “tardiva” perizia, “in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.

Nel caso prospettato nell’istanza di interpello 62/2022 di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017 con perizia giurata acquisita nel 2021, l’impresa può fruire:

  • del superammortamento per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 (dall’anno di entrata in funzione e interconnessione);
  • dell’iperammortamento a partire dal periodo di imposta 2021 (dall’anno di acquisizione della perizia).