24 Ottobre 2017

Infedeltà reiterata: sanzione ravvedibile nella misura ridotta

di Alessandro Bonuzzi
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Il contribuente può ravvedere la sanzione applicabile in caso di infedele dichiarazione, derivante da un errore sulla competenza, nella misura ridotta di un terzo, quando la stessa violazione è già stata contestata dall’Amministrazione finanziaria in relazione a un periodo d’imposta precedente.

Lo ha chiarito la risoluzione AdE 131/E di ieri.

La presa di posizione del Fisco trae origine da un interpello presentato dalla Società Alfa Spa alla quale è stata contestata la non corretta deduzione, negli anni d’imposta dal 2012 al 2015, degli accantonamenti relativi alle spese di cui all’articolo 107, comma 2, del Tuir, relative alla gestione di tratte autostradali.

La violazione, qualificata come errore legato all’imputazione temporale di elementi negativi di reddito, ha determinato, per l’anno 2012, l’emissione di un avviso di accertamento con il quale è stata comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di un terzo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 471/1997.

Atteso che lo stesso errore è stato commesso anche negli anni dal 2013 al 2015, l’istante desiderava conoscere se, nel regolarizzare la propria posizione per gli anni successivi, potesse autonomamente applicare, nell’ambito del ravvedimento, la sanzione nella misura ridotta.

Prima di entrare nel merito del caso specifico, va ricordato che il comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 prevede la riduzione di un terzo della sanzione base (che va dal 90 al 180%) applicabile nei casi di infedele dichiarazione allorquando il contribuente non abbia posto in essere condotte fraudolente e si sia verificata una delle seguenti circostanze attenuanti:

  • la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;
  • l’infedeltà sia conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Per beneficiare di tale riduzione – specifica ai fini delle imposte sui redditi – è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

Ebbene, la risoluzione di ieri afferma che la riduzione di un terzo può trovare applicazione solo in sede di accertamento. Ciò in quanto l’operatività dello sconto sanzionatorio ha come presupposto la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori, “volta a verificare che l’infedeltà commessa dal contribuente

  • sia caratterizzata dall’elemento soggettivo della colpevolezza, dall’assenza di frode e
  • costruita attraverso una condotta non insidiosa per l’Amministrazione finanziaria”.

Pertanto, in linea di principio, il contribuente non può tener autonomamente conto della riduzione per determinare la sanzione da ravvedere.

Tuttavia, a parere dell’Agenzia, il divieto non trova applicazione nel caso oggetto della risoluzione 131/E, giacché il contribuente non è chiamato a inquadrare la violazione commessa nella tipologia “errata imputazione temporale dal momento che la stessa è già stata in tal senso qualificata dall’organo accertatore.

Ne deriva che la Società Alfa Spa può autonomamente regolarizzare la violazione, già contestata dall’Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d’imposta 2012, ravvedendo la sanzione nella misura ridotta di un terzo in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015.

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