27 Ottobre 2017

È inesistente la notifica del ricorso a mezzo posta privata

di Angelo Ginex
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La notifica del ricorso a mezzo posta privata è inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, potendo essa validamente avvenire soltanto quando gli operatori privati otterranno le nuove licenze sulla base delle regole che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilirà in attuazione della Legge 124/2017. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che, confermando la statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al periodo di imposta 2006 per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo posta privata.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato tout court che è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo corriere privato, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo essere sanata la notificazione dalla costituzione in giudizio delle controparti (cfr., Cass., ordinanze nn. 20306/2017, 13956/2017 e 19467/2016).

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (ovvero, a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

Tale orientamento – hanno sottolineato i Giudici di Piazza Cavour – è stato ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 (cfr., SS.UU., sentenze nn. 13452/2017 e 13453/2017).

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non hanno rilevanza le argomentazioni del contribuente, il quale non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a giustificare il mutamento di detto indirizzo, ma ha fatto riferimento ad un’unica pronuncia della stessa Corte (cfr., Cass., sentenza n. 2922/2015), che è espressione peraltro di un mero obiter dictum quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile alla consegna diretta dell’atto.

Fermo restando – hanno precisato i Giudici Supremi – che tale possibilità non è in alcun modo riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell’Agente della riscossione (ora, Agenzia delle Entrate-Riscossione), essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992 solo all’Agenzia delle Entrate ed all’ente locale.

Ad ogni modo, la Corte di Cassazione ha precisato che, a seguito della abrogazione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari ad opera della Legge 124/2017 con decorrenza 10/09/2017, bisognerà comunque attendere che vengano rilasciate ai privati richiedenti apposite licenze sulla base di determinati requisiti di sicurezza, qualità ed affidabilità dei servizi stessi, i quali, tuttavia, dovranno essere stabiliti dall’AGCOM.

In definitiva, pertanto, finché non saranno previsti detti requisiti e non verranno rilasciate le nuove licenze in capo all’operatore privato, le notificazioni in oggetto dovranno avvenire esclusivamente tramite Poste Italiane S.p.a..

 

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