31 Marzo 2022

Indagini finanziarie anche per ricostruire il reddito del lavoratore dipendente

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Le norme in materia di indagini finanziarie hanno portata generale e possono quindi riguardare la rettifica anche delle dichiarazioni dei redditi di contribuenti che svolgono attività di lavoro dipendente. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10187, depositata ieri, 30 marzo.

Ad un lavoratore dipendente veniva notificato un avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini Irpef emersi a seguito della verifica delle movimentazioni dei conti correnti bancari a lui intestati.

Il contribuente proponeva pertanto ricorso, ritenendo che la presunzione di disponibilità di maggior reddito, desumibile dai conti bancari, non potesse operare nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La Corte di Cassazione, investita della questione, si è però mostrata di diverso avviso.

Invero, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito derivante dalle risultanze dei conti correnti bancari si estende alla generalità dei contribuenti, e non soltanto ai titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

D’altra parte, l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, nel disciplinare i c.d. “accertamenti bancari”, richiama l’articolo 38 dello stesso D.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (qualunque sia, quindi, la tipologia di reddito prodotto).

Anche nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro dipendente, pertanto, opera la presunzione ai fini delle imposte sui redditi, in forza della quale gli importi che risultano riscossi nell’ambito dei rapporti bancari sono considerati compensi da accertare ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi, oppure che tali somme sono escluse dalla formazione dell’imponibile.

La prova che deve fornire il contribuente, inoltre, non può essere una prova “generica” ma deve essere una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario ad una operazione i cui relativi redditi sono confluiti nella dichiarazione o ad altre operazioni estranee a fatti imponibili.

Sul punto assume rilievo un’altra importante pronuncia, risalente al 2011, ma i cui principi trovano ancora piena applicazione.

La Corte di Cassazione, infatti, aveva già avuto modo di chiarire che gli articoli 32 e 38 D.P.R. 600/1973 hanno portata generale “e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all’applicabilità della presunzione di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2.

Né in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai “ricavi” e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l’ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l’utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all’ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i “versamenti” operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole” (Corte di Cassazione, n. 19692 del 27.09.2011).

Alla luce delle richiamate precisazioni, ribadite anche nella recentissima ordinanza in esame, deve in conclusione pacificamente ritenersi che le indagini finanziarie possano essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria anche per ricostruire categorie reddituali diverse dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, ben potendo fondare l’accertamento in capo ad un lavoratore dipendente.