25 Giugno 2018

Incrementi aliquote Iva sterilizzati?

di EVOLUTION
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La norma che all’interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell’imposta è l’articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina generale delle aliquote Iva evidenziando l’indirizzo del Governo in merito agli incrementi previsti per il futuro.

Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:

  • l’aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
  • l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);
  • la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
  • l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.

La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un’aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:

  • la Parte II contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela. La possibilità per il nostro Stato di applicare un’aliquota inferiore a quella minima del 5%, prevista dall’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, deriva dalla cosiddetta clausola “standstill” stabilita dall’articolo 110 della stessa Direttiva, in forza della quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 avevano stabilito aliquote ridotte inferiori alla detta misura minima potevano mantenerle;
  • la Parte II-bis contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 5%;
  • la Parte III contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 10%.

Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione – in via residuale – l’aliquota Iva ordinaria.

In altri termini, attraverso un criterio residuale, è stata disposta l’applicazione dell’aliquota ordinaria alle operazioni imponibili aventi ad oggetto beni e servizi che non sono stati indicati nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, recante l’elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota ridotta.

L’articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.

In particolare, è stato stabilito l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

In seguito, l’articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l’aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:

  • all’11,14% nel 2018 e
  • comunque, al 12% nel 2019.

Restava, invece, fermo il già previsto aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura:

  • dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.

In questo iter di modifiche va annoverata anche la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la “totalesterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l’anno 2018 e una “parzialesterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l’anno 2018:

  • l’aliquota ordinaria rimane fissa al 22%;
  • l’aliquota del 10% non subisce alcun incremento.

Per gli anni successivi è previsto che:

  • l’aliquota al 10% salirà:
  1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (11,5%);
  2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (13%);
  • l’aliquota al 22% aumenterà:
  1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019 (24,2%);
  2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (24,9%);
  3. di 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021 (25%).

Assonime nella circolare 14/2018 afferma che gli aumenti dell’Iva di cui si è detto potrebbero essere evitati tramite futuri interventi legislativi diretti a reperire risorse di copertura che siano di ammontare almeno pari agli obiettivi fissati dalla manovra. Al riguardo, va sottolineato che “i partiti che compongono il nuovo Governo si sono impegnati ad evitare i predetti aumenti, ritenendoli misure eccessivamente gravose per famiglie e imprese”.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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