7 Ottobre 2015

In vigore le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

Dal 30 settembre 2015 sono in vigore le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate diramate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; il nuovo set di Norme di comportamento sostituisce quello precedentemente emanato con la funzione di aggiornare i modelli comportamentali raccomandanti ai membri del Collegio sindacale oppure ai sindaci unici di società non quotate al fine di svolgere correttamente l’incarico di controllo.

Come noto, le Norme di comportamento hanno il contenuto di canoni di deontologia professionale, e sono rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; esse sono infatti emanate in conformità al Codice deontologico della professione, e la loro concreta applicazione deve tenere conto naturalmente delle reali circostanze in cui il professionista opera.

Il nuovo set di Norme di comportamento conferma la struttura delle precedenti, quanto alla suddivisione in Principi, corredati da Riferimenti normativi e da Criteri applicativi, nonché da Commenti, con lo scopo di fornire anche utili strumenti operativi per i professionisti.

Al fine di adeguarsi all’evoluzione dell’assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, le nuove Norme di comportamento chiariscono che esse sono espressamente applicabili anche alla figura del sindaco unico, ossia anche quando l’organo di controllo è costituito in forma monocratica; al riguardo, alcuni passaggi contenuti nelle Norme di comportamento si rivolgono espressamente a detta circostanza, come ad esempio la previsione contenuta nella Norma di comportamento 1.1 (Composizione del Collegio sindacale) in cui si afferma che lo statuto della Srl può legittimamente prevedere la nomina di un sindaco supplente anche quando l’organo di controllo è monocratico, allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel caso in cui nel corso del mandato si verifichi una causa di cessazione del sindaco unico. Si rammenta a questo riguardo che in modo differente si era espresso il Mise nella Nota n. 0180772 del 28 agosto 2012.

Vediamo di passare rapidamente in rassegna le Norme di comportamento di nuovo inserimento, sottolineando come una particolare enfasi viene data al tema della crisi di impresa ed alla funzione dell’organo di controllo in tali circostanze.

  • Norma 1.7: Passaggio di consegne. Tratta del subentro del nuovo collegio sindacale, della collaborazione informativa fra gli uscenti e gli entranti, e degli obblighi dei sindaci in caso di gravi irregolarità pregresse.
  • Norma 10.10: Vigilanza nelle Spa e Srl con socio unico. Tratta delle particolari attenzioni degli organi di controllo nei casi di società con socio unico, con particolare rilievo ai rapporti fra società e socio.
  • Norma 11.5: Concordato con riserva ex art. 161, co. 6, L.f.. Specifica che la funzione di vigilanza dell’organo di controllo si limita alla formazione formale del fascicolo, alla verifica dell’assenza di cause ostative e dell’adempimento ai successivi obblighi di informativa periodica.
  • Norma 11.6: Concordato preventivo ex art. 160, L.f.. Specifica che la funzione di vigilanza dell’organo di controllo si limita alla verifica dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’attestatore senza entrare nel merito della veridicità dei dati aziendali.
  • Norma 11.7: Concordato in continuità ex art. 186-bis, L.f.. Tratta della funzione di vigilanza dell’organo di controllo che, oltre a quanto già detto sopra, avrà riguardo anche all’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto alla continuazione dell’attività.
  • Norma 11.8: Ipotesi di cui all’art. 182-quinquies, L.f.. Tratta della funzione di vigilanza nel particolare caso dell’autorizzazione della società a contrarre nuovi finanziamenti.
  • Norma 11.9: Rapporti con consulente e attestatore. Specifica che l’interlocutore del Collegio sindacale rimane sempre il consiglio di amministrazione, e che i rapporti con i consulenti e l’attestatore devono essere concordati con gli amministratori.
  • Norma 11.10: Riduzione del capitale per perdite. Tratta in modo particolare del caso di presentazione di una domanda “protettiva” ex art. 186-sexies, L.f., sottolineando la permanenza per gli amministratori degli obblighi di informativa ai soci mediante la tempestiva convocazione dell’assemblea, pur essendo sospesi gli effetti prodotti dalla particolare situazione patrimoniale dell’impresa sino alla omologa del concordato.