8 Ottobre 2015

In Gazzetta i decreti su sanzioni, riscossione e processo tributario

di Alessandro Bonuzzi
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Pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri i decreti legislativi delegati che intervengono su numerosi aspetti mediante una revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 158/2015), sia penale che amministrativo, della riscossione (D.Lgs. n. 159/2015), del processo tributario e della disciplina degli interpelli (D.Lgs. n. 156/2015), al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente. Tali decreti, datati 24 settembre 2015, entreranno in vigore decorsi 15 giorni dal 7 ottobre 2015.

Pubblicati anche i decreti legislativi per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. n. 157/2015) e per la stima e il monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D.Lgs. n.160/2015).

Una delle modifiche più attese riguarda la riforma del diritto penale tributario di cui al D.Lgs. n. 74/2000 le cui linee guida sono improntate all’esigenza di certezza e di limitare la ricaduta penale alle sole ipotesi connotate da un carattere fraudolento.

In tale ambito, per quanto concerne specificatamente le pene relative agli omessi versamenti, all’art. 10-bis, viene confermata la pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma con un innalzamento dell’attuale ammontare da euro 50.000 ad euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.

Ai fini dell’Iva, invece, il nuovo articolo 10-ter innalza la relativa soglia penale a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

La compensazione indebita di cui al successivo articolo 10-quater prevede ora una doppia fattispecie di punibilità, ferma restando in ogni caso la soglia dei 50.000 euro. Infatti, il comma 1 stabilisce una reclusione da sei mesi a due anni in caso di indebita compensazione con crediti non spettanti, mente il comma 2 stabilisce una reclusione da diciotto mesi a sei anni in caso di indebita compensazione con crediti inesistenti.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative, è giusto il caso di evidenziare, in questa sede, la relativa decorrenza dal 1 gennaio 2017, con tutte le conseguenze che ne deriveranno in merito all’incertezza sull’applicabilità o meno del principio del favor rei.

Le modifiche al sistema di riscossione riguardano, tra le altre cose, la disciplina della rateazione delle somme dovute che derivano dagli istituti deflattivi del contenzioso e dalla dilazione dei ruoli. Peraltro, sul tema della dilazione delle somme iscritte a ruolo, la principale novità non può che essere l’eliminazione del pagamento degli interessi sugli interessi e degli interessi sulle sanzioni.

Si segnala altresì la variazione della denominazione del compenso spettante all’Agente della riscossione che passa da aggio a onere di funzionamento della riscossione, con relativa riduzione – a partire dalle cartelle che saranno emesse dal 1 gennaio 2016 – dall’8 al 6 per cento. Introdotto, poi, il concetto di lieve inadempimento che contempla un ritardo fino a sette giorni e evita la decadenza dal beneficio della rateizzazione nonché la notifica della cartella attraverso la PEC nei confronti delle persone fisiche che ne fanno richiesta e obbligatoria per le imprese e i professionisti.

Le novità sul contenzioso incentivano la definizione della questione nella fase preventiva e deflattiva al fine di ridurre sempre di più le liti con il fisco. In tal senso, sono previste quattro tipologie di interpello e viene esteso l’ambito applicativo della mediazione – che riguarda anche i tributi locali – nonché della conciliazione giudiziale – che è percorribile anche in secondo grado.

Da rilevare, infine, il tema delle spese processuali. A riguardo, viene confermato il principio della soccombenza, in base al quale la compensazione delle spese può avvenire solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Oltre a tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari/diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l’Iva, se dovuti.