23 Settembre 2019

In assenza di una base fissa in Italia, il reddito viene tassato all’estero

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973 prevede che quando gli enti e le società corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo nei confronti di soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Quindi, in linea di principio, qualora un soggetto non residente (professionista o impresa) abbia effettuato una prestazione di lavoro autonomo in Italia, si rende applicabile una ritenuta a titolo d’imposta.

Ciò detto, occorre domandarci come la normativa domestica sopra illustrata debba essere coordinata con le disposizioni internazionali e, segnatamente, con le Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con gli altri Paesi a livello mondiale.

In merito si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 352 del 29 agosto 2019, ha fornito interessanti chiarimenti proprio in relazione al trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da parte di un soggetto non residente.

Nello specifico, il caso prospettato riguardava una persona fisica residente in Germania che aveva sottoscritto un contratto di docenza universitaria che consisteva nello svolgimento di un’attività di carattere indipendente per l’esercizio della quale non veniva messa a disposizione, dall’Università, né una base fissa,un ufficio in modo stabile.

Come risultava dal certificato di residenza allegato all’istanza di interpello, la citata persona fisica aveva versato in Germania le imposte sul reddito derivanti dall’incarico di insegnamento sopra descritto, al netto delle spese per viaggio, vitto e alloggio.

L’Agenzia delle entrate ha preliminarmente chiarito che l’attività oggetto dell’incarico conferito da parte dell’Università italiana si configura come lavoro autonomo, disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 53 Tuir, a mente del quale sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.

A livello internazionale, l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla Legge 24 novembre 1992, n. 459, detta le regole previste per la ripartizione della potestà impositiva tra due Stati con particolare riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio delle c.d. “professioni indipendenti”.

Sul punto, l’accordo bilaterale sopra illustrato sancisce che: “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”.

Quindi, la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sul reddito prevede una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.

In buona sostanza, a parere dell’Agenzia delle entrate, un docente fiscalmente residente in Germania che ha sottoscritto un incarico di insegnamento in Italia deve versare le imposte dovute nel Paese estero di residenza a condizione, tuttavia, che la predetta persona fisica non disponga in Italia di una base fissa per l’esercizio delle attività.

Preso atto delle argomentazioni logico-giuridiche formulate dalla prassi, si ritiene che per evitare l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta:

  • il percettore del reddito residente all’estero deve formalmente richiedere l’applicazione dell’articolo 14 della Convenzione internazionale stipulata tra Italia e Germania, in deroga alle disposizioni previste dalla normativa interna;
  • il soggetto residente in Italia che eroga i compensi deve preventivamente acquisire – da parte del contribuente non residente – il certificato fiscale rilasciato dalla competente autorità tributaria estera che attesti lo status di soggetto passivo d’imposta nello Stato di residenza, ivi compresa la dichiarazione di non possedere in Italia una base fissa ossia una stabile organizzazione.

Infatti:

  • la presenza in Italia di una base fissa o di un ufficio utilizzato in modo stabile da parte del professionista rende applicabile la ritenuta fiscale;
  • le autorità fiscali del Paese di residenza del soggetto che eroga i compensi potrebbero (ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.P.R. 600/1973), richiedere l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nella misura del 30%, sulle prestazioni di lavoro autonomo rese da parte del soggetto non residente in Italia.

Proprio in merito a tale ultimo aspetto, come indicato nella risposta all’interpello n. 352/2019, le imposte eventualmente trattenute in Italia all’insegnante possono essere rimborsate, su richiesta del contribuente, presentando apposita richiesta al centro operativo di Pescara entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (ex articolo 37 D.P.R. 602/1973).

La fiscalità internazionale in pratica