7 Dicembre 2017

IMU e TASI: modalità di versamento

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 18 dicembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017 in relazione alle tipologie di immobili che non risultano escluse o esentate dal pagamento del tributo.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell’obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le modalità di versamento dei tributi comunali.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017:

  • mediante il modello F24ovvero con apposito bollettino di c/c/p;
  • in 2 rate di pari importo, in scadenza rispettivamente il 16/06/2017 ed il 18/12/2017.

Al riguardo, l’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che il versamento della seconda rata 2017 è eseguito, a “conguaglio” sulla prima rata, tenuto conto degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (30 ottobre, per il 2017); in mancanza, per la seconda rata IMU/TASI si applicano le aliquote approvate per l’anno precedente (2016). Ciò detto, per la determinazione dell’importo della seconda rata IMU/TASI, occorrerà calcolare il 50% dell’imposta dovuta tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2017.

Per quanto concerne le modalità di versamento, è possibile utilizzare, in alternativa:

  • il modello F24 “Ordinario”;
  • il modello F24 “Semplificato”;
  • l’apposito bollettino postale.

Nell’ambito del modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU/TASI devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le consuete modalità (risoluzione AdE 35/E/2012). Al riguardo, si rammenta che il versamento dell’IMU/TASI:

  • in linea con il meccanismo stabilito per i tributi erariali, deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
  • non deve essere effettuato se l’importo dovutonon supera 12 euro; tale importo va riferito all’imposta dovuta per l’intera annualità.

Tuttavia, i Comuni possono deliberare importi diversi; è, quindi, possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

Codici tributo F24 – IMU
Codice tributo Tipologia di immobile Destinatario
3912 Abitazione principale e relative pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale Comune
3925 Immobili ad uso produttivo, cat. D (aliquota del 7,6‰) Stato
3930 Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune Comune
Codici tributo F24 – TASI
Versamento modello F24

(risoluzione AdE 46/E/2014)

3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati
Versamento modello F24EP

(risoluzione AdE 47/E/2014)

374E fabbricati rurali ad uso strumentale
375E aree fabbricabili
376E altri fabbricati

Se il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un modello F24 “precompilato”, è possibile presentare il modello cartaceo presso una banca/posta/Agente della riscossione. Sul punto, la circolare AdE 27/E/2014 ha precisato che “al fine di evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), … possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati…”.

I soggetti non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 “Semplificato” ai fini del versamento in esame. Le modalità di compilazione di tale modello sono analoghe a quelle previste per il modello “ordinario”, unica differenza è l’indicazione del codice “EL” che individua l’Ente locale quale destinatario del versamento all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” (colonna “Sezione”).

L’apposito bollettino di c/c/p può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa.

Al riguardo, il D.M. 23 novembre 2012, ai fini IMU, precisa che:

  • bollettini sono disponibili gratuitamentepresso gli uffici postali;
  • il bollettino postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente1008857615,valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente:
  1. non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico;
  2. per il versamento dell’IMU è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”;
  • è possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane; in tal caso, il contribuente riceve:
  1. conferma dell’avvenuta operazione con le modalità del servizio telematico;
  2. l’immagine virtuale del bollettino ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Allo stesso modo, il D.M. 23 maggio 2014, ai fini TASI, precisa che:

  • il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente:
  1. non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico.
  2. il versamento del tributo è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI»;
  • è possibile effettuare il versamento della TASI tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane, con modalità analoghe a quelle su indicate per l’IMU.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna