10 Luglio 2019

Imu deducibile in misura maggiore già dal 2019

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti è deducibile nella misura del 50% già a partire dal periodo d’imposta 2019, e dal 2023 nella misura integrale.

È quanto prevede l’articolo 3 D.L. 34/2019 che interviene a migliorare decisamente il quadro normativo esistente, secondo cui, fino al periodo d’imposta 2018, solamente il 20% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa.

Resta purtroppo confermata l’indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap anche dopo l’approvazione del Decreto crescita.

Più precisamente, il citato articolo 3 D.L. 34/2019 prevede la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019,
  • 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021,
  • 70% per il periodo d’imposta 2022 e
  • 100% a partire dal 2023.

Di tali nuove misure di deduzione possono fruire sia i possessori di reddito d’impresa, sia coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo (indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato), a condizione che utilizzino immobili strumentali per l’esercizio dell’attività.

Sul punto, è necessario ricordare che, per le imprese, sono strumentali:

  • gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (immobili strumentali per natura). Sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
  • gli immobili che si caratterizzano in quanto esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla classificazione catastale (immobili strumentali per destinazione).

Con specifico riferimento alle imprese individuali, è opportuno ricordare che l’immobile, oltre alle caratteristiche descritte, deve essere altresì indicato nelle scritture contabili (nel libro inventari o in quelli dei beni ammortizzabili a seconda del regime contabile adottato) affinché possa essere considerato strumentale.

Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni, gli immobili si considerano strumentali solo se gli stessi sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività (in altre parole sono tali solo quelli strumentali per destinazione), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Sono invece esclusi dalla deduzione in parola sia gli immobili utilizzati ad uso promiscuo, sia quelli “patrimonio” detenuti dalle imprese (rientrano in questa categoria quelli di cui all’articolo 90 Tuir, ossia immobili abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce).

In merito al criterio previsto per la deduzione, a suo tempo la circolare AdE 10/E/2014 precisò che, per le imprese, si applica il criterio di cassa previsto dall’articolo 99 Tuir, dovendo tuttavia tener conto anche del periodo di riferimento del tributo.

Questo chiarimento, applicato al 2019, significherebbe che l’eventuale tardivo pagamento dell’Imu relativo al 2018 nel periodo d’imposta 2019 non consentirebbe all’impresa di dedurre il 50% degli importi pagati, bensì il 20%, trattandosi comunque di un’imposta di competenza di un’annualità in cui vigeva una percentuale di deduzione del 20%.

Lo stesso chiarimento sarà applicabile negli anni successivi, per i quali il D.L. 34/2019, come detto, prevede un incremento della percentuale di deduzione fino ad arrivare a regime alla deducibilità integrale.

Per quanto riguarda, infine, i professionisti, il regime di cassa già applicabile nella determinazione del reddito dovrebbe portare alla conclusione che la percentuale di deduzione applicabile è quella vigente al momento del pagamento a prescindere dalla competenza del tributo.

Resta ferma una disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno regolarmente pagato nell’anno dovuto il tributo, che potrebbe costituire l’unica contestazione plausibile.

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