29 Dicembre 2017

Imprenditoria e lavoro autonomo “donna”: finanziamenti agevolati

di Federica Furlani
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L’ABI, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (Confindustria, Confapi, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane) ha sottoscritto il 4 giugno 2014 un Protocollo d’intesa, che prevede un quadro di interventi per favorire l’accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste.

Il Protocollo, che è pervenuto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per ulteriori due anni – fino al 31 dicembre 2017al fine di continuare la positiva esperienza e valorizzare ulteriormente le attività proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.

Destinatarie dei finanziamenti, concessi dagli intermediari finanziari, a condizioni competitive rispetto alla normale offerta presente sul mercato in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio, sono:

  • le piccole e media imprese (PMI), così come definite dalla normativa comunitaria, a prevalente partecipazione femminile. Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intende:
  1. l’impresa individuale in cui il titolare è una donna;
  2. le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci;
  3. le società di capitali nelle quali le quote di partecipazione al capitale sono per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne;
  4. le cooperative con maggioranza numerica di donne, che non deve essere inferiore al 60% dei soci.
  • le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.

Contenuto TAB1

Il Protocollo prevede che ogni banca e intermediario finanziario, che ha sottoscritto il Protocollo stesso, metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, lungo le seguenti tre linee direttrici:

  • Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
  • Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione;
  • Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

Si evidenzia che i soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizione debitorie classificate dagli intermediari finanziari come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. imprese in bonis).

Ad ulteriore supporto, tali finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che le banche riterranno utile acquisire.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:

  • maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
  • grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
  • malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

Le operazioni di sospensione sono comunque realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario e senza necessità di garanzie aggiuntive.

Si evidenzia infine che, con la sottoscrizione del Protocollo, le parti si sono inoltre impegnate a costituire un Osservatorio con l’obiettivo di monitorare i risultati conseguiti e valutare eventuali esigenze di modifica o integrazione del Protocollo ai fini del miglioramento delle relazioni tra imprese bancarie, imprese femminili e lavoratrici autonome.

 

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