11 Giugno 2025

Imprenditore agricolo, sovraindebitamento e liquidazione controllata

di Valerio Sangiovanni
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Qual è la procedura concorsuale corretta per un’impresa agricola? Mentre la Legge Fallimentare escludeva dal campo di applicazione l’imprenditore agricolo, la prospettiva è cambiata con il Codice della crisi. L’impresa agricola rientra tra quelle per cui sono consentite le procedure “minori” di sovraindebitamento. In questo articolo ci si sofferma in particolare sulla liquidazione controllata dell’impresa agricola.

 

Il quadro normativo

Cosa succede se l’impresa agricola non riesce a far fronte ai propri debiti? Sovviene il Codice della crisi, che è una sorta di Testo Unico delle procedure concorsuali e disciplina anche i destini dell’impresa agricola. Se si prende l’articolo 1, Codice, nel definire l’ambito di applicazione, viene menzionata espressamente l’attività agricola.

Più precisamente, la figura dell’imprenditore agricolo viene fatta rientrare nella nozione di sovraindebitamento. Per “sovraindebitamento” si intende: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative … e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (così la lettera c), articolo 2, Codice).

Volendo esprimere con parole semplici la nozione, il “sovraindebitamento” altro non è (come dice la medesima espressione) che un indebitamento eccessivo. Spetta al giudice valutare nel caso concreto se sussiste questa condizione di eccessivo indebitamento. Una situazione di sovraindebitamento di una società agricola è stata affrontata, ad esempio, dal Tribunale di Pistoia[1]. Un creditore chiede la liquidazione controllata di una società agricola. Il creditore è un professionista che vanta un credito di 53.822 euro. Il giudice pistoiese ritiene sussistente lo stato di sovraindebitamento anzitutto per il fatto che non è stato pagato l’ingente debito nei confronti del creditore istante, debito non contestato e anzi oggetto di espresso riconoscimento da parte della società debitrice. Inoltre, sono pendenti 3 procedure esecutive immobiliari contro la società debitrice, indici dell’esistenza di altri debiti in fase avanzata di recupero. Poi risulta una situazione debitoria complessiva grave, tanto è vero che l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società agricola cartelle di pagamento per 922.889 euro. La situazione di forte indebitamento non è stata in alcun modo messa in dubbio dai soci della società che sono comparsi personalmente davanti al giudice. In conclusione, ricorrendo tutti i presupposti di legge (tra cui il sovraindebitamento), viene dichiarata aperta la liquidazione controllata nei confronti della società agricola.

Quali sono le procedure previste dal Codice per gli imprenditori agricoli? Ne vengono in considerazione 2:

  1. il concordato minore (se la finalità è la prosecuzione dell’attività); e
  2. la liquidazione controllata (se la finalità è la cessazione dell’attività).

Non può invece essere usato lo strumento della ristrutturazione dei debiti, che è riservato a chi sia consumatore. L’impresa agricola, per la sua natura di impresa, non è un consumatore.

Il nostro codice civile dà la nozione di “imprenditore agricolo” si tratta di: “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” (articolo 2135, comma 1, cod. civ.).

La definizione è utile per distinguere l’imprenditore agricolo dall’imprenditore commerciale. Le procedure minori (liquidazione controllata e concordato minore) possono essere usate dagli imprenditori commerciali solo se sotto-soglia. Per l’imprenditore agricolo invece non ci sono limiti dimensionali: anche un imprenditore agricolo che supera le soglie di legge deve seguire la procedura di liquidazione controllata e non può invece avvalersi della liquidazione giudiziale (salve le particolarità cui accenneremo valevoli per le società cooperative agricole).

Le soglie sono indicate nella lettera d), articolo 2, Codice: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. Se negli ultimi 3 anni l’impresa non ha mai superato nemmeno una di queste 3 soglie, la si considera impresa minore. L’impresa minore può chiedere la liquidazione controllata, mentre l’impresa “maggiore” solo la liquidazione giudiziale. Ora, come detto, questa distinzione non è applicabile all’impresa agricola. Nel caso dell’impresa agricola non è mai consentita la liquidazione giudiziale, bensì solo la liquidazione controllata (salvo che per le società cooperative agricole).

La procedura di liquidazione controllata può essere preceduta dalla composizione negoziata della crisi. Se la composizione negoziata non riesce a ottenere il risultato auspicato di risanamento dell’impresa, potrebbe essere necessario metterla in liquidazione. Un caso di liquidazione controllata a seguito di una non riuscita composizione negoziata della crisi è stato affrontato dal Tribunale di Parma[2]. La società agricola è in forma di Srl e viene ammessa a una procedura di composizione negoziata della crisi. Due creditori chiedono però che venga dichiarata la liquidazione controllata dalla società debitrice. Nell’ambito della composizione vengono originariamente concesse dall’Autorità giudiziaria delle misure protettive. La società debitrice chiede poi la proroga di dette misure, ma la proroga non viene concessa. A questo punto i creditori chiedono la liquidazione controllata, cui la società debitrice aderisce. Il Tribunale di Parma verifica se ci siano i presupposti per la dichiarazione di liquidazione controllata e risponde positivamente. In primo luogo, si tratta di un imprenditore agricolo: la circostanza che rivesta la forma giudica di società di capitali non esclude la natura di imprenditore agricolo. È, inoltre, superato il limite di 50.000 euro di debiti, limite stabilito dal comma 2, articolo 268, Codice, per il caso in cui la domanda è presentata da un creditore. Sussiste anche la condizione di insolvenza. A questo riguardo il giudice bresciano valorizza la relazione depositata dall’esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi, da cui risulta che la società sta subendo numerose esecuzioni e comunque ha un’ingente esposizione debitoria a fronte di elementi attivi del patrimonio insufficienti ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori. In conclusione, il Tribunale di Parma dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di questa società agricola in forma di Srl.

 

Il caso particolare delle società cooperative agricole

Non raramente le società che hanno a oggetto un’attività agricola rivestono la forma di società cooperativa. Le procedure concorsuali per le società cooperative sono disciplinate da norme distribuite tra il codice civile e il Codice della crisi. Astrattamente vengono in considerazione le seguenti procedure:

  • liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale speciale per le società cooperative);
  • liquidazione giudiziale (ma solo se la cooperativa svolge anche attività commerciale e l’attività commerciale è prevalente);
  • liquidazione controllata (procedura tipica per l’imprenditore agricolo).

Partendo dal dato generale del codice civile, si prevede che “in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale” (articolo 2545-terdecies, comma 1, cod. civ.). Se si considera questa disposizione, la procedura standard per le cooperative agricole è quella della liquidazione coatta amministrativa. Solo se svolgono attività commerciale le cooperative agricole possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale (quest’ultimo, però, è un caso eccezionale).

L’articolo 2545-terdecies, cod. civ., va tuttavia letto unitamente alle previsioni del Codice della crisi (articolo 2) che prevedono che le imprese agricole (così genericamente denominate, senza specificazione se siano o meno cooperative) rientrino nella nozione di sovraindebitamento e dunque con applicazione della procedura minore della liquidazione controllata. Parrebbe insomma esserci una contraddizione tra la disposizione del codice civile ( = liquidazione coatta amministrativa per le cooperative agricole) e la disposizione del Codice della crisi ( = liquidazione controllata per le imprese agricole).

La questione è stata affrontata, di recente, dal Tribunale di Terni[3]. Una società cooperativa agricola chiede di essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata. La domanda viene rigettata dal giudice ternano. Secondo il Tribunale di Terni, l’unica procedura concorsuale a cui può essere assoggettata una società cooperativa agricola è la liquidazione coatta amministrativa (e non la liquidazione controllata). Difatti, l’articolo 2, lettera c), Codice, fa sì in generale rientrare l’imprenditore agricolo nella nozione di sovraindebitamento, ma a condizione che non sia assoggettato ad altra procedura concorsuale. Siccome per le cooperative (anche agricole) esiste la procedura speciale della liquidazione coatta amministrativa, ciò impedirebbe di usare lo strumento della liquidazione controllata.

Riassumendo, in forma schematica, il ragionamento:

  • società cooperativa agricola che svolge attività commerciale prevalente: liquidazione giudiziale;
  • società cooperativa agricola che non svolge attività commerciale prevalente: liquidazione coatta amministrativa (in quanto normativa speciale dettata per le cooperative);
  • altre imprese agricole che non svolgono attività commerciale prevalente (e che rivestono forma giuridica diversa dalla cooperativa): liquidazione controllata.

La giurisprudenza sul punto non è però univoca. Abbiamo appena visto il precedente di Terni, che ritiene che la liquidazione coatta amministrativa sia l’unica procedura usabile per le società cooperative agricole. Il Tribunale di Catania ha, invece, assunto una decisione in senso diverso[4]. Anche nel caso affrontato dal giudice catanese il debitore era una società agricola in forma di società cooperativa. La società era già stata messa in liquidazione societaria volontaria. Un creditore, tuttavia, chiede che venga disposta la liquidazione controllata della medesima società cooperativa. Il Tribunale di Catania, senza soffermarsi sul punto, dà per scontato che la procedura di liquidazione controllata sia quella corretta per le imprese agricole e, di conseguenza, accoglie la domanda avanzata dal creditore e dichiara l’apertura della liquidazione controllata. Come detto sopra trattando il caso di Terni, la soluzione è corretta nel senso che la liquidazione giudiziale non è applicabile agli imprenditori agricoli; nella nozione di sovraindebitamento ( = procedure minori) rientra espressamente il caso dell’imprenditore agricolo. Gli imprenditori agricoli, tuttavia, possono assumere diverse forme giuridiche, e – se sono costituiti in forma di società cooperativa – dovrebbero essere assoggettati alla procedura speciale di liquidazione coatta amministrativa.

Un terzo e ultimo caso che vale la pena illustrare in tema di imprese agricole in forma di società cooperative è un decreto del Tribunale di Gela, che rigetta la domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore[5]. Il decreto del giudice gelese è approfondito, in quanto può capitare che un’impresa sia solo apparentemente agricola, mentre in realtà svolge attività commerciale. La giurisprudenza, anche di legittimità, dice che se l’attività effettivamente svolta è commerciale o prevalentemente commerciale, l’impresa non può più essere qualificata come agricola. Non bastano le risultanze formali, quali la visura camerale e lo statuto sociale, bisogna andare a verificare quale sia l’attività effettivamente svolta. Nel caso di specie risulta che l’impresa cooperativa svolge in concreto attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Inoltre, emerge che ben il 77% delle prestazioni lavorative è apportato dai soci. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Gela si convince che si tratti realmente di un’impresa agricola. Di conseguenza, il ricorso per liquidazione giudiziale presentato da un creditore viene rigettato (l’articolo 2, Codice, fa rientrare l’impresa agricola nella nozione di sovraindebitamento = accesso alle procedure minori, non a quelle maggiori). Essendo invero una società cooperativa, non viene nemmeno in considerazione la liquidazione controllata: l’unica procedura disponibile è quella della liquidazione coatta amministrativa.

 

La domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore

I presupposti per la procedura concorsuale della liquidazione controllata sono fissati nell’articolo 268, comma 1, Codice: “il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente … l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.

Il Legislatore considera dunque come standard il fatto che sia il debitore a chiedere l’apertura della procedura. Il debitore, del resto, è il soggetto che meglio di tutti conosce la propria situazione finanziaria e patrimoniale, e dunque anche l’eventuale condizione di sovraindebitamento.

Presupposto per chiedere la liquidazione controllata, anche per l’impresa agricola, è lo stato di sovraindebitamento, che può essere di 2 livelli, di progressiva gravità: crisi e insolvenza. Secondo la definizione che ne offre la legge, per crisi si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (articolo 2, lettera a), Codice). Ciò significa che il debitore è in grado di pagare oggi, ma è probabile che nel giro di un breve lasso di tempo – la disposizione prende come parametro 12 mesi – non sarà più in grado di pagare. La successiva situazione, più grave, è l’insolvenza vera e propria, definita come: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (articolo 2, lettera b), Codice).

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal debitore, ossia – per i profili che stiamo esaminando in questa sede – da un’impresa agricola. L’articolo 269, comma 1, Codice, esige l’assistenza dell’OCC. La legge prevede che: “al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore” (articolo 269, comma 2, Codice).

Sennonché l’impresa agricola può essere individuale o collettiva, ossia sotto forma di società. E in caso di società, bisogna distinguere tra le società di persone (con soci illimitatamente responsabili) e le società di capitali (senza soci illimitatamente responsabili). Nel caso ci siano soci illimitatamente responsabili, per i debiti della società rispondono in proprio anche i soci. Ne consegue che l’indebitamento della società agricola diventa indebitamento dei suoi soci. Il Legislatore tratta questa fattispecie, prevedendo che la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata: “produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256” (articolo 270, comma 1, Codice).

Una vicenda simile, di estensione della liquidazione controllata della società agricola anche ai suoi soci, è stata affrontata dal Tribunale di Pisa[6]. La società coinvolta è una società agricola semplice che si trova in uno stato di sovraindebitamento. La domanda di liquidazione controllata è presentata da Tizia, che è socia della società agricola. Trattandosi di una società semplice, i soci sono illimitatamente responsabili. L’articolo 270, Codice, richiama espressamente l’articolo 256, Codice e quest’ultima disposizione – dettata per la liquidazione giudiziale – prevede che la liquidazione giudiziale della società si estende ai soci illimitatamente responsabili. Vengono così aperte 2 distinte procedure di liquidazione controllata: una per la società e una per la socia. Il credito accertato nei confronti della società si estende anche nei confronti della socia.

Sempre il Tribunale di Pisa, ma in un precedente diverso, si è occupato del rapporto tra l’impresa agricola e il suo rappresentante legale[7]. Questa volta l’impresa agricola riveste la forma giuridica di Srl. Nel caso della Srl si ha una chiara distinzione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci: per i debiti della società, risponde esclusivamente la società, in quanto persona giuridica separata dai suoi soci. Nella vicenda affrontata dal giudice pisano nella sentenza del dicembre 2023, una società agricola in forma di Srl presenta domanda di liquidazione controllata. La domanda viene proposta anche dal socio della Srl, trovandosi anche il socio in una situazione di sovraindebitamento. Il Tribunale di Pisa nega però di essere competente per territorio per la liquidazione controllata del socio. L’articolo 27, Codice, regola la competenza per territorio dei giudici per l’accesso alle procedure concorsuali: il criterio è quello del luogo in cui il debitore ha il centro principale dei propri interessi. La legge stabilisce una presunzione nel senso che il centro principale degli interessi per la persona giuridica è dove ha la sua sede, mentre per la persona fisica non esercente attività d’impresa è dove ha la sua residenza. Nel caso affrontato dal giudice pisano, la società aveva sede nel circondario del Tribunale di Pisa, mentre il suo socio aveva la residenza al di fuori del circondario. Secondo il giudice pisano, non si verifica alcun meccanismo di vis attractiva tra le 2 possibili procedure (quella a carico della Srl e quella a carico del socio). Le masse attive e passive non sono coincidenti, ossia i beni di società e socio, da un lato, e le passività di società e socio, da un altro lato, non coincidono. Di conseguenza il Tribunale di Pisa dichiara inammissibile la domanda presentata dal socio, per incompetenza territoriale. Viene invece dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata sul patrimonio della società agricola in forma di Srl.

 

La domanda di liquidazione controllata presentata dal creditore

Abbiamo visto che, normalmente, la domanda di liquidazione controllata è presentata in proprio dal debitore. La domanda di liquidazione controllata può però essere presentata anche da un creditore. In questo caso: “non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila” (articolo 268, comma 2, Codice).

Se l’ammontare dei debiti è esiguo, è probabile che ci siano pochi creditori. Il Legislatore preferisce allora evitare le complessità e i costi di una procedura concorsuale. Ogni creditore procederà a recuperare il suo credito, senza che venga aperta e gestita una procedura di natura concorsuale. Questa necessità che ci siano crediti per almeno 50.000 euro non vale se la domanda è presentata dal debitore: nel caso di istanza avanzata dal debitore, si vuol far prevalere il diritto del debitore a ottenere la propria esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione controllata.

Con riferimento alla domanda presentata dal creditore, un primo caso che possiamo illustrare è una sentenza del Tribunale di Mantova[8]. La vicenda è però curiosa, in quanto il creditore sbaglia, chiedendo la liquidazione giudiziale (e non quella controllata) del debitore, che è un’impresa agricola. Abbiamo visto sopra che la liquidazione giudiziale non è consentita per le imprese agricole, rientrando le imprese agricole nella nozione di sovraindebitamento di cui all’articolo 2, Codice. Il creditore si accorge, seppure tardivamente, di questo aspetto e rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale. Nell’ambito dello stesso procedimento, la debitrice chiede la liquidazione controllata. Si tratta di un’impresa agricola individuale, gestita da una persona fisica. Il giudice mantovano verifica che sussistano tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata. Viene depositata la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dalla quale risulta in effetti che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Non sono applicabili altre procedure concorsuali: non la liquidazione coatta amministrativa (non trattandosi di una società cooperativa) né la liquidazione giudiziale (esclusa per gli imprenditori agricoli). In conclusione, il giudice mantovano dichiara estinto il procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa agricola, mentre dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Tra i creditori che possono domandare l’apertura della liquidazione controllata sul patrimonio del debitore rientrano spesso, ovviamente, gli istituti di credito. Il Tribunale di Brescia si è occupato di una domanda di liquidazione controllata presentata da una banca contro una società agricola in forma di società semplice[9]. Il caso bresciano è interessante in quanto tocca 2 temi cui abbiamo già accennato sopra: la differenza tra attività agricola e commerciale, da un lato, e l’estensione della procedura concorsuale ai soci della società, da un altro lato. La società debitrice svolge l’attività di allevamento di suini: compra gli animali da terzi, li alleva e – giunti al peso desiderato – li rivende. Si dibatte se questo tipo di attività rientri nella nozione di attività “agricola” oppure “commerciale”. Il Tribunale di Brescia ritiene che si tratti di un’attività agricola sulla base del comma 2, articolo 2135, cod. civ.. Questa disposizione prevede che: “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Il dubbio se si tratti di attività agricola nasce per il fatto che non c’è utilizzo del terreno. Il giudice bresciano ritiene tuttavia che il mancato utilizzo del terreno non renda commerciale l’attività, in quanto la norma qualifica come agricola anche quell’attività in cui il collegamento con il fondo è solo potenziale. Sussiste nel caso di specie l’insolvenza per il mancato pagamento di crediti; il solo credito vantato dal ricorrente ammonta a 1.034.244 euro. Altri creditori avevano tentato inutilmente pignoramenti. Inoltre, i beni della società agricola sono inidonei a soddisfare i creditori. In conclusione, il Tribunale di Brescia dichiara aperta la liquidazione controllata della società agricola in forma di Ss e dei suoi 3 soci.

 

Liquidazione controllata ed esercizio provvisorio dell’impresa

La liquidazione controllata, come dice la sua stessa denominazione, punta alla liquidazione dell’impresa: vengono venduti i beni del debitore, vengono soddisfatti i creditori (anche se solo in misura parziale) e l’attività dell’imprenditore cessa. In deroga a questa funzione liquidatoria pura, si può eccezionalmente consentire l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa durante la procedura di liquidazione? La giurisprudenza risponde positivamente a questo quesito.

Un significativo precedente sulla continuazione dell’attività d’impresa nell’ambito della procedura di liquidazione controllata è una sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna nel giugno 2023, che riguarda proprio un imprenditore agricolo[10]. Un imprenditore agricolo chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata. Il giudice bolognese si chiede se strumenti quali l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda siano utilizzabili nel contesto della liquidazione controllata. Il Tribunale di Bologna risponde affermativamente e identifica nel comma 2, articolo 272, Codice, la base normativa che consente l’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata. La disposizione, dettata nel contesto della liquidazione controllata, afferma che “si applica l’articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile”. E il comma 4, articolo 213, Codice, fa espresso riferimento all’esercizio dell’impresa del debitore e all’affitto di azienda. Il giudice bolognese rileva che la liquidazione controllata non ha soltanto un obiettivo esdebitativo di cui si avvantaggia il debitore, ma rappresenta una chance di recupero – almeno parziale – per i creditori incappati nella insolvenza del sovraindebitato. L’esercizio provvisorio può essere consentito quando esso si prospetta come capace di realizzare un surplus per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio staticamente considerato. Nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna vi sono elementi che fanno ritenere che un esercizio provvisorio dell’impresa possa apportare vantaggi ai creditori. Risulta difatti che l’impresa agricola insolvente ha ricevuto una richiesta di fornitura per 50.000 euro, introito che potrebbe aiutare a pagare i creditori. Inoltre, l’imprenditore è stato contattato da una società che intenderebbe valutare un contratto d’affitto. Il giudice bolognese chiarisce che il liquidatore dovrà valutare il rapporto costi-benefici derivanti dall’utilizzo degli strumenti di gestione dinamica. In conclusione, il Tribunale di Bologna dichiara l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società agricola, nomina una liquidatrice e incarica la liquidatrice di fare l’inventario dei beni del debitore e di redigere il programma di liquidazione. La liquidatrice viene espressamente incaricata di valutare l’opportunità di procedere con l’esercizio provvisorio e/o con l’affitto dell’azienda agricola.

[1] Tribunale di Pistoia, 10 maggio 2023, in tribunale.pistoia.giustizia.it.

[2] Tribunale di Parma, 27 febbraio 2024, in tribunale-parma.giustizia.it.

[3] Tribunale di Terni, 20 marzo 2024, ilcaso.it.

[4] Tribunale di Catania, 8 novembre 2023, in tribunalecatania.it.

[5] Tribunale di Gela, 7 luglio 2023, in dirittodellacrisi.it.

[6] Tribunale di Pisa, 5 giugno 2024, in tribunale.pisa.it.

[7] Tribunale di Pisa, 4 dicembre 2023, in tribunale.pisa.it.

[8] Tribunale di Mantova, 27 febbraio 2024, in portalecreditori.it.

[9] Tribunale di Brescia, 8 febbraio 2024, in tribunale.brescia.it.

[10] Tribunale di Bologna, 14 giugno 2023, in ilcaso.it.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura”.