4 Luglio 2014

Imposte e oneri rimborsati in Unico 2014

di Fabio Pauselli
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Come noto nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire del beneficio fiscale della deduzione o detrazione di oneri, a condizione che l’onere venga sostenuto nel periodo d’imposta di riferimento (criterio di cassa) e che sia rimasto effettivamente a carico del contribuente. Sovente accade che le spese dedotte e/o detratte vengano rimborsate in periodi d’imposta successivi a quelli nel corso del quale la spesa è stata sostenuta, comportandone l’assoggettamento a tassazione separata. L’imposta dovuta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei due anni precedenti a quello oggetto di rimborso, la cui liquidazione, previo un versamento in acconto del 20%, viene effettuata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.

Nella sezione III del quadro RM del modello Unico per le persone fisiche andranno indicate, quindi, tutte le somme conseguite a titolo di rimborso d’imposte o di oneri, dedotti dal reddito complessivo e per i quali si è fruito della deduzione/detrazione in periodi d’imposta precedenti quali, ad esempio:

  • le spese mediche il cui rimborso è legato al versamento di premi assicurativi detraibili o di contributi deducibili;
  • la compensazione nel mod. F24 dei crediti Inps .

Non andranno indicate quelle somme rimborsate per effetto di oneri versati dal contribuente per i quali non spetta alcuna deduzione/detrazione d’imposta; si pensi, ad esempio, alle spese sanitarie rimborsate per effetto di polizze assicurative i cui premi versati risultano indetraibili/indeducibili dal reddito complessivo.

Il caso più frequente di compilazione del quadro RM è relativo all’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti Inps IVS (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata) per i quali, nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, si era usufruito della deduzione dal reddito complessivo. In questi casi, infatti, la compensazione viene assimilata al rimborso dell’onere con conseguente assoggettamento a tassazione separata degli importi compensati.

Si pensi a un contribuente iscritto alla Gestione Commercianti Inps che nel modello Unico 2013 (redditi 2012) maturava un credito IVS utilizzato nel modello F24 nel corso dell’anno 2013 per compensare il saldo Irpef. Nel modello Unico 2014 (redditi 2013) dovrà indicare, nel rigo RP21 il totale dei contributi IVS versati nel corso del 2013 (senza scomputare il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione) e nel quadro RM (rigo RM14) l’importo compensato e l’acconto dovuto, pari al 20%, da versare con codice tributo 4200. Qualora il credito IVS fosse stato compensato con un debito IVS, il contribuente avrebbe potuto indicare nel quadro RP, in luogo della procedura poc’anzi esposta, direttamente il debito IVS pagato in eccedenza rispetto al credito compensato, omettendo la compilazione del quadro RM.