8 Gennaio 2018

Imposta sostitutiva del 26% sul capital gain delle “qualificate”

di Fabio Landuzzi
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Con la legge di Bilancio 2018 cambia il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie “qualificate”: viene infatti introdotta la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26%, determinando così un sostanziale allineamento con quanto già è previsto per le partecipazioni “non qualificate”.

L’efficacia della disposizione non è tuttavia immediata.

Per le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, il nuovo regime si applicherà per quelle realizzate – quindi, per le cessioni effettuate – solo dal 1 gennaio 2019.

Sino a tale data, le plusvalenze realizzate sono imponibili nella misura del:

  • 49,72%, se realizzate entro il 31 dicembre 2017;
  • 58,14% se realizzate dal 2018.

Nulla muta invece per le plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato: senza l’esimente ex articolo 87, comma 1, lett. c), Tuir, è confermata la tassazione piena del capital gain.

Questa modifica del regime di tassazione dei capital gains determina un inasprimento per i soggetti non residenti in Italia, se residenti in Stati non coperti da Convenzione oppure se residenti in Stati esteri la cui  Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la potestà impositiva dell’Italia sui capital gains in quanto considerati ivi realizzati; infatti, per costoro il regime fiscale applicabile è quello tipico delle persone fisiche residenti, così che dal 2019 si troveranno a scontare una tassazione sostitutiva del 26%, mentre a tutt’oggi i medesimi soggetti subiscono un prelievo pari al 24% (aliquota Ires) ma applicato solamente sulla quota imponibile della plusvalenza (per cui solo sulle percentuali sopra indicate).

È evidente un effetto di inasprimento tutt’altro che irrilevante che può aprire anche spazi per una possibile eccepibile impropria discriminazione.

Ciò detto, viene quindi meno dal 2019 l’obbligo di tenere distinte le plus e minusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate; quindi, poiché tutte confluiscono in una nuova massa unica, è ragionevole dedurre che le stesse potranno anche compensarsi.

La distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate non ha tuttavia perso di rilevanza in senso assoluto, per cui è stata mantenuta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, Tuir.

In particolare, la distinzione resta rilevante soprattutto per i non residenti, alla luce di quanto prescrive l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997; tale norma dispone infatti che non concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze nonché i redditi di cui alle lettere da c-bis) – e si tratta delle sole “partecipazioni non qualificate” – a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 (oggi, articolo 67) Tuir, quando sono percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 239/1996 ossia soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La norma, infine, per ragioni di coordinamento interviene anche sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 D.Lgs. 461/1997 prevedendo che, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, il regime del risparmio amministrato sia estendibile anche al possesso delle partecipazioni qualificate; dal lato delle persone fisiche titolari potrebbe quindi schiudersi una semplificazione operativa, in quanto le partecipazioni qualificate da essi possedute potrebbero essere inserite in un dossier titoli optando, come si è visto, per il regime amministrato così da demandare all’intermediario finanziario la gestione della relativa posizione fiscale, liberandosi dall’adempimento dichiarativo dei capital gains e della liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta.

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche