21 Ottobre 2019

Importazioni di beni con dichiarazione d’intento: conferme e novità

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. L’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale.

I soggetti in questione possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ad eccezione:

L’agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all’acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l’attività agevolata circolare 145/E/1998).

L’esportatore abituale ha l’onere di dichiarare l’intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l’esportatore abituale deve:

  • numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall’emissione, in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972;
  • consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (articolo 6 D.P.R. 633/1972).

A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (articolo 12 septies D.L. 34/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020:

  • decade l’onere di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
  • non è più necessario consegnare al fornitore (o al prestatore) ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica;
  • gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Sul versante delle procedure già in essere e che resteranno attive anche nel 2020, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento, al fine di dispensare l’esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione. Inoltre, l’operatore può presentare un’unica dichiarazione d’intento riguardante una pluralità di operazioni doganali d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (risoluzione 38/E/2015 e nota Agenzia delle Dogane n. 58510/RU del 20 maggio 2015).

In particolare, secondo la nota prot. 58510/RU del 20 maggio 2015gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali…le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale”.

Per quanto riguarda invece la corretta compilazione della bolletta doganale di importazione, è necessaria l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Tale modalità di compilazione è attualmente già in uso (nota 11 febbraio 2015 prot. n. 17631/RU e nota 20 maggio 2015 prot. n. 58510/RU), in linea con le semplificazioni introdotte dal Decreto crescita.

Nella casella 44 – Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni – viene esposto con il codice (01DI) il numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, così strutturato: AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX. Tale numero, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre ed in particolare – AAMMGG: data di ricezione; – HHMMSS: orario di ricezione; – NNNNN: numero casuale (es.: 19093014305212345);
  • la seconda (progressivo dei documenti presenti nel file telematico), di 6 cifre XXXXXX, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001).

Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997).

Iva nazionale ed estera