15 Ottobre 2020

Importazione di valore trascurabile semplificata con autorizzazione

di Clara PolletSimone Dimitri
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È stata ravvisata la necessità e l’opportunità di introdurre un’apposita procedura che definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

Con apposita determina, fino all’entrata in vigore della riforma Iva dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle dogane ha previsto un’apposita autorizzazione annuale, rilasciata in via preventiva, che permette una procedura dichiarativa a dati ridotti per i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore, il c.d. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 euro, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).

I soggetti autorizzati potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Secondo la determina Prot. 344910/RU del 6 ottobre 2020 il richiedente l’autorizzazione deve dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:

  • effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
  • possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
  • utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
  • tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
  • possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
  • organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione – per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
  • predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura semplificata, ai fini dell’utilizzo della stessa, dovranno garantire l’implementazione di ogni necessaria misura, disposta dall’Agenzia delle dogane a seguito delle valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte di semplificare la movimentazione.

La quantità di controlli fisici e documentali necessari per garantire l’applicazione della normativa doganale è proporzionata all’affidabilità dimostrata dal soggetto ed alla tempestiva dotazione delle apparecchiature scanner X-Ray con la tecnologia in precedenza individuata, sia in relazione agli esiti dei controlli eseguiti, sia al livello di accesso alle informazioni fornite ai sensi della procedura.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione preventiva, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

Verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto, l’ufficio delle dogane trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

Entro i 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco dei soggetti autorizzati.

Al fine del mantenimento dell’autorizzazione, sono effettuati monitoraggi periodici con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

L’Ufficio delle Dogane competente trasmette alla direzione dogane con cadenza semestrale una relazione, in base alla valutazione degli esiti delle attività di controllo, con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.