2 Luglio 2021

“Import scheme” o “Ioss”: il quadro delle novità

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Dal 1° luglio 2021 l’Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE, indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Tale regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Se si ricorre all’Ioss, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell’UE non sconta l’Iva in dogana. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente. Si applica l’Iva dello Stato membro nel quale l’acquirente indica che i beni devono essere consegnati.

Per la verifica delle aliquote Iva applicabili il sito dell’Agenzia delle entrate rimanda a quello della commissione europea nel quale è possibile inserire il codice del bene venduto per ottenere le aliquote di riferimento.

Per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 D.P.R. 633/1972 introdotto dal D.L. 83/2021, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, D.L. 331/1993, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il valore intrinseco è definito come segue:

  1. per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
  2. per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea.

Il provvedimento Prot. n. 168315/2021 del 25.06.2021 attribuisce al COP (Centro Operativo di Pescara) le competenze relative allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi al regime speciale.

In particolare, tra gli altri, la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione; il trattamento delle dichiarazioni Iva mensili presentate ai sensi dell’articolo 74- sexies.1, comma 1, D.P.R. 633/1972, l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale, i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972.

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-sexies.1, comma 15, D.P.R. 633/1972. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all’articolo 74-sexies.1 del Decreto Iva, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso e trasmettendo l’opzione telematicamente.

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea stabiliti in un Paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al Regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell’identificativo EU.

I soggetti che aderiscono al Ioss, al fine di assolvere al versamento dell’Iva dei vari paesi comunitari dove è avvenuta la cessione finale (ai sensi dell’articolo 74-sexies.1, comma 10, D.P.R. 633/1972) presentano, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.