29 Settembre 2018

Immobili destinati al trattamento dei rifiuti in categoria D

di Alessandro Bonuzzi
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Con la sentenza n. 1309 del 14.05.2018 la CTR Emilia Romagna si è occupata del corretto classamento da attribuire alle discariche di rifiuti.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Modena, con cui veniva rettificato il classamento di un immobile costituente un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (ossia ceneri provenienti dall’inceneritore) dalla categoria E/9 alla categoria D/7.

Avverso l’atto impositivo il contribuente si costituiva in giudizio proponendo ricorso avanti la CTP di Modena, la quale accoglieva le ragioni della parte impugnante, affermando che siccome il capannone di cui si discute ha, in concreto, una destinazione che risponde a un’esigenza di interesse generale, ossia di natura pubblicistica, esso è classificabile nelle categorie E.

Difatti, va tenuto conto che “la caratteristica fondamentale della categoria in esame è, in effetti, la connotazione prevalentemente pubblicistica connessa all’utilizzo (destinazione) dell’immobile, diversa (ma comunque non necessariamente antitetica) rispetto a quella commerciale, industriale prevalentemente privatistiche. … L’immobile in esame possiede, in definitiva, una connotazione funzionale, ed una conseguente destinazione d’uso, che non è compatibile con quella delle altre categorie ordinarie o speciali, non rispondendo (il suo utilizzo) ad una mera logica di produzione industriale o commerciale; essendo esso destinato ad assolvere un pubblico interesse diverso da quello delle altre attività destinate a fornire servizi dietro pagamento di un corrispettivo “.

L’Agenzia presentava, quindi, appello rilevando che:

  • per il classamento di un immobile, non si deve avere riguardo alla natura pubblicistica o meno dell’interesse perseguito attraverso l’attività esplicata, ma si deve fare riferimento essenzialmente alle caratteristiche oggettive dell’immobile, che ne determinano l’idoneità per le speciali esigenze di un’attività industriale;
  • i processi svolti nell’impianto di cui si discute sono tipici di un’attività industriale;
  • affinché un immobile possa essere ricompreso nel gruppo E deve presentare una spiccata singolarità nella destinazione e nelle caratteristiche tipologiche, non potendo essere classificato in detto gruppo, ancorché utilizzato per finalità pubbliche, se adibito ad un uso commerciale/industriale.

La CTR, nella sentenza in commento, ha ritenuto l’appello fondato. In primo luogo la Commissione ha precisato che, mentre il gruppo catastale E è il gruppo nel quale rientrano gli immobili che per la singolarità delle loro caratteristiche non sono raggruppabili in classi omogenee, il gruppo catastale D ricomprende gli immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza una radicale trasformazione.

La Commissione regionale richiama, poi, una pronuncia della Suprema Cortesentenza n. 20026 del 07.10.2015 – secondo cui la destinazione commerciale dell’immobile ne determina l’esclusione dalla categoria catastale E, quest’ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili. A nulla rileva che l’immobile sia utilizzato per le finalità istituzionali del titolare.

In pratica, soltanto ove l’immobile non sia destinato allo svolgimento di attività economiche, Io stesso va fatto rientrare nel gruppo E. Nel caso di specie non si ravvisa una siffatta caratteristica, pertanto, conclude la CTR, l’immobile deve essere classato nella categoria D/7.

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